Art. 356 (Art. 161 Cod. Str.)
(Ingombro della carreggiata)
1. Nel caso di incidente stradale che provochi l'ingombro della
carreggiata da parte di veicoli danneggiati che non e' possibile
rimuovere tempestivamente, questo deve essere immediatamente
presegnalato mediante uno o piu' segnali del tipo previsto
dall'articolo 162 del codice a cura dei conducenti o dei passeggeri
dei veicoli danneggiati. Qualora questi siano impossibilitati a
farlo, tale presegnalazione deve essere effettuata a cura degli
agenti del traffico o dei cantonieri stradali sopraggiunti sul luogo
dell'incidente.
2. Le cautele necessarie da adottare immediatamente per evitare
pericolo alla circolazione quando si verifichi la caduta di sostanze
viscide, infiammabili o comunque pericolose, consistono in:
a) presegnalamento della zona pericolosa mediante il segnale
previsto dall'articolo 162 del codice, posto, se necessario, anche in
mezzo alla carreggiata;
b) segnali manuali di avviso, eseguiti dal conducente o da un suo
incaricato, al fine di impedire il transito, sulla zona pericolosa,
dei veicoli sopraggiungenti dalla parte ove non e' stato posto il
segnale;
c) rimozione delle sostanze pericolose cadute o, quanto meno,
ripristino dell'aderenza sul piano viabile mediante spargimento di
sabbia, terra, segatura o altro idoneo materiale.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i conducenti o i passeggeri
dei veicoli interessati sono tenuti, nel piu' breve tempo possibile,
ad avvertire l'organo di polizia stradale piu' vicino al luogo
dell'incidente.