Art. 356 (Art. 161 Cod. Str.) 
                    (Ingombro della carreggiata) 
  1. Nel caso di incidente stradale  che  provochi  l'ingombro  della
carreggiata da parte di veicoli  danneggiati  che  non  e'  possibile
rimuovere  tempestivamente,   questo   deve   essere   immediatamente
presegnalato  mediante  uno  o  piu'  segnali   del   tipo   previsto
dall'articolo 162 del codice a cura dei conducenti o  dei  passeggeri
dei veicoli  danneggiati.  Qualora  questi  siano  impossibilitati  a
farlo, tale presegnalazione  deve  essere  effettuata  a  cura  degli
agenti del traffico o dei cantonieri stradali sopraggiunti sul  luogo
dell'incidente. 
  2. Le cautele necessarie da  adottare  immediatamente  per  evitare
pericolo alla circolazione quando si verifichi la caduta di  sostanze
viscide, infiammabili o comunque pericolose, consistono in: 
    a) presegnalamento della  zona  pericolosa  mediante  il  segnale
previsto dall'articolo 162 del codice, posto, se necessario, anche in
mezzo alla carreggiata; 
    b) segnali manuali di avviso, eseguiti dal conducente o da un suo
incaricato, al fine di impedire il transito, sulla  zona  pericolosa,
dei veicoli sopraggiungenti dalla parte ove non  e'  stato  posto  il
segnale; 
    c) rimozione delle sostanze pericolose  cadute  o,  quanto  meno,
ripristino dell'aderenza sul piano viabile  mediante  spargimento  di
sabbia, terra, segatura o altro idoneo materiale. 
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i conducenti o  i  passeggeri
dei veicoli interessati sono tenuti, nel piu' breve tempo  possibile,
ad avvertire l'organo  di  polizia  stradale  piu'  vicino  al  luogo
dell'incidente.