Art. 357 (Art. 162 Cod. Str.) 
                    (Presegnalamento e posizione 
                   del segnale mobile di pericolo) 
  1. Tutti i veicoli indicati dall'articolo 54 del codice,  fermi  su
una  carreggiata  fuori  dei   centri   abitati,   ed   ogni   carico
accidentalmente caduto su di  essa,  devono  essere  presegnalati,  a
termine dell'articolo 162, comma 1, del codice, quando si verifichino
le seguenti circostanze: 
    a) di giorno, quando il veicolo od il carico non siano nettamente
visibili a una distanza di 100  m  da  parte  del  conducente  di  un
veicolo sopraggiungente da tergo; 
    b)  di  notte,  per  il  veicolo,   quando   manchino   o   siano
insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, situate
sul veicolo, ovvero in ogni caso di caduta  del  carico  dal  veicolo
stesso. 
  2. Nelle ipotesi in cui, ai sensi del comma 1 e dell'articolo  162,
comma 1, del codice, e' imposto  il  presegnalamento,  l'utente  deve
porre il segnale sulla pavimentazione stradale, dietro al veicolo  od
all'ostacolo da presegnalare, ad una distanza longitudinale di almeno
50 m, tale che in ogni  circostanza,  esso  possa  essere  pienamente
visibile, ad una distanza  di  100  m,  dai  conducenti  dei  veicoli
sopraggiungenti. Nel caso di intersezione a distanza inferiore ai  50
m, il segnale va collocato nella posizione  piu'  idonea  per  essere
avvistato. 
  3. Il segnale deve essere situato sulla corsia occupata dal veicolo
fermo o dall'ostacolo ad una distanza non inferiore ad 1 m dal  bordo
esterno della carreggiata con la superficie rifrangente rivolta verso
i veicoli che sopraggiungono. 
  4. L'utente deve aver cura di togliere il segnale al momento  della
cessazione della sosta o, comunque, dell'ingombro.