Art. 357 (Art. 162 Cod. Str.)
(Presegnalamento e posizione
del segnale mobile di pericolo)
1. Tutti i veicoli indicati dall'articolo 54 del codice, fermi su
una carreggiata fuori dei centri abitati, ed ogni carico
accidentalmente caduto su di essa, devono essere presegnalati, a
termine dell'articolo 162, comma 1, del codice, quando si verifichino
le seguenti circostanze:
a) di giorno, quando il veicolo od il carico non siano nettamente
visibili a una distanza di 100 m da parte del conducente di un
veicolo sopraggiungente da tergo;
b) di notte, per il veicolo, quando manchino o siano
insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, situate
sul veicolo, ovvero in ogni caso di caduta del carico dal veicolo
stesso.
2. Nelle ipotesi in cui, ai sensi del comma 1 e dell'articolo 162,
comma 1, del codice, e' imposto il presegnalamento, l'utente deve
porre il segnale sulla pavimentazione stradale, dietro al veicolo od
all'ostacolo da presegnalare, ad una distanza longitudinale di almeno
50 m, tale che in ogni circostanza, esso possa essere pienamente
visibile, ad una distanza di 100 m, dai conducenti dei veicoli
sopraggiungenti. Nel caso di intersezione a distanza inferiore ai 50
m, il segnale va collocato nella posizione piu' idonea per essere
avvistato.
3. Il segnale deve essere situato sulla corsia occupata dal veicolo
fermo o dall'ostacolo ad una distanza non inferiore ad 1 m dal bordo
esterno della carreggiata con la superficie rifrangente rivolta verso
i veicoli che sopraggiungono.
4. L'utente deve aver cura di togliere il segnale al momento della
cessazione della sosta o, comunque, dell'ingombro.