Art. 358 (Art. 162 Cod. Str.) 
        (Tipo ed omologazione del segnale mobile di pericolo) 
  1. Il segnale mobile di pericolo indicato nell'articolo 162,  comma
2, del codice riproduce, con dimensioni ridotte a due terzi, il  tipo
piccolo del segnale ALTRI PERICOLI  di  cui  all'articolo  103  (fig.
II.35). 
  2. Il segnale deve essere  maneggevole,  solido,  durevole  e  deve
essere munito  di  apposito  sostegno  che  ne  consenta  lo  stabile
appoggio sul piano stradale e tale da impedire  il  ribaltamento  del
segnale sotto l'azione del vento o dello spostamento d'aria provocato
dai veicoli in transito. 
  3. Il Ministero dei lavori pubblici omologa i tipi di  segnale  mo-
bile di pericolo con le procedure previste all'articolo 192. 
  4. Sono ammissibili i segnali mobili di  pericolo  omologati  negli
altri Stati della Comunita'  Economica  Europea  nel  rispetto  delle
prescrizioni del regolamento n. 27 della  Commissione  Economica  per
l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
 
          Nota all'art. 358:
             -  Il  regolamento n. 27 della Commissione economica per
          l'Europa  dell'Organizzazione  delle   Nazioni   Unite   e'
          allegato  all'Accordo  concernente l'adozione di condizioni
          uniformi di omologazione e il riconoscimento  reciproco  di
          omologazione  degli  equipaggiamenti  e parti dei veicoli a
          motore, in data 20 marzo 1958.