Art. 358 (Art. 162 Cod. Str.) (Tipo ed omologazione del segnale mobile di pericolo) 1. Il segnale mobile di pericolo indicato nell'articolo 162, comma 2, del codice riproduce, con dimensioni ridotte a due terzi, il tipo piccolo del segnale ALTRI PERICOLI di cui all'articolo 103 (fig. II.35). 2. Il segnale deve essere maneggevole, solido, durevole e deve essere munito di apposito sostegno che ne consenta lo stabile appoggio sul piano stradale e tale da impedire il ribaltamento del segnale sotto l'azione del vento o dello spostamento d'aria provocato dai veicoli in transito. 3. Il Ministero dei lavori pubblici omologa i tipi di segnale mo- bile di pericolo con le procedure previste all'articolo 192. 4. Sono ammissibili i segnali mobili di pericolo omologati negli altri Stati della Comunita' Economica Europea nel rispetto delle prescrizioni del regolamento n. 27 della Commissione Economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Nota all'art. 358: - Il regolamento n. 27 della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' allegato all'Accordo concernente l'adozione di condizioni uniformi di omologazione e il riconoscimento reciproco di omologazione degli equipaggiamenti e parti dei veicoli a motore, in data 20 marzo 1958.