Art. 360 (Art. 163 Cod. Str.) 
                (Convogli militari, cortei e simili) 
  1. Ai conducenti dei veicoli che fanno parte di convogli  militari,
o di colonne di  truppa,  o  di  cortei  o  di  processioni,  incombe
l'obbligo  di  occupare  la  larghezza  di  carreggiata  strettamente
indispensabile  sulla  propria  destra,  onde  arrecare   il   minimo
intralcio alla circolazione normale. 
  2. Le colonne o i gruppi di scolari devono, per  quanto  possibile,
servirsi del marciapiede.  Nel  servirsi  della  sede  stradale,  ove
necessario, devono procedere in  formazione  di  marcia  in  modo  da
arrecare  il  minimo  intralcio  o  impedimento   alla   circolazione
veicolare. 
  3. Formazioni in marcia a piedi non possono  tenere  il  passo  sui
ponti. 
  4. I conducenti dei veicoli che fanno parte dei  convogli  indicati
nel comma 1 sono tenuti a rispettare la distanza di sicurezza di  cui
all'articolo 149 del codice, nonche' tutte le  altre  norme  relative
alle luci ed alle segnalazioni visive. 
  5. Nel caso di convogli di autoveicoli in numero superiore a  dieci
unita', sul primo veicolo della colonna  nel  senso  di  marcia  deve
essere  collocato  anteriormente  un  cartello  a  fondo  bianco  con
l'iscrizione in nero INIZIO COLONNA e posteriormente  un  cartello  a
fondo bianco con iscrizione in nero FINE COLONNA. Sull'ultimo veicolo
della  colonna,  nel  senso  di  marcia   dovra'   essere   collocato
anteriormente  analogo  cartello  con  l'iscrizione  FINE  COLONNA  e
posteriormente altro cartello con l'iscrizione INIZIO COLONNA: