Art. 360 (Art. 163 Cod. Str.)
(Convogli militari, cortei e simili)
1. Ai conducenti dei veicoli che fanno parte di convogli militari,
o di colonne di truppa, o di cortei o di processioni, incombe
l'obbligo di occupare la larghezza di carreggiata strettamente
indispensabile sulla propria destra, onde arrecare il minimo
intralcio alla circolazione normale.
2. Le colonne o i gruppi di scolari devono, per quanto possibile,
servirsi del marciapiede. Nel servirsi della sede stradale, ove
necessario, devono procedere in formazione di marcia in modo da
arrecare il minimo intralcio o impedimento alla circolazione
veicolare.
3. Formazioni in marcia a piedi non possono tenere il passo sui
ponti.
4. I conducenti dei veicoli che fanno parte dei convogli indicati
nel comma 1 sono tenuti a rispettare la distanza di sicurezza di cui
all'articolo 149 del codice, nonche' tutte le altre norme relative
alle luci ed alle segnalazioni visive.
5. Nel caso di convogli di autoveicoli in numero superiore a dieci
unita', sul primo veicolo della colonna nel senso di marcia deve
essere collocato anteriormente un cartello a fondo bianco con
l'iscrizione in nero INIZIO COLONNA e posteriormente un cartello a
fondo bianco con iscrizione in nero FINE COLONNA. Sull'ultimo veicolo
della colonna, nel senso di marcia dovra' essere collocato
anteriormente analogo cartello con l'iscrizione FINE COLONNA e
posteriormente altro cartello con l'iscrizione INIZIO COLONNA: