Art. 207 
                              Finalita' 
 
  1.  Le  Accademie  di  belle  arti  hanno  il  fine  di   preparare
all'esercizio dell'arte. 
  2. Nelle accademie  si  svolgono  i  corsi  di  pittura,  scultura,
decorazione e scenografia. 
  3. I corsi hanno durata di quattro anni. 
  4. All'accademia di belle arti si accede con esame di ammissione  e
con il possesso di un  titolo  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore. 
  5. Non sono sottoposti ad esame  di  ammissione  gli  aspiranti  in
possesso della licenza di maestro d'arte, del diploma di maturita' di
arte applicata o del diploma di maturita' artistica-prima sezione. 
  6. Allo stesso corso dell'accademia non si puo' essere iscritti per
piu' di cinque anni. 
  7. I diplomi di licenza dei corsi di studio dell'accademia di belle
arti hanno valore di qualifica accademica. Essi sono  inoltre  titoli
validi per l'ammissione ai concorsi a cattedre di insegnamento  negli
istituti  di   istruzione   secondaria,   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 402.