Art. 210 
                Insegnamento delle materie di cultura 
 
  1. Per le materie di cultura, gli insegnamenti  sono  impartiti  di
regola separatamente agli alunni  di  ciascun  anno  di  corso.  Sono
riuniti in unica classe soltanto gli  alunni  di  quegli  anni  dello
stesso corso o di corsi diversi fra  i  quali  vi  sia  identita'  di
programma, sempre che non eccedano il numero di trentacinque.