Art. 213. Collegio dei docenti 1. Il collegio dei docenti e' composto dal direttore, che lo presiede, e dai docenti dell'accademia. 2. Il collegio dei docenti assiste il direttore nell'esercizio delle funzioni didattiche, artistiche e disciplinari. 3. Nelle accademie ove sono costituiti, secondo i particolari statuti di cui all'articolo 255, comma 1, collegi accademici, i membri del collegio accademico si aggregano al collegio dei docenti ogni qualvolta debbano trattarsi argomenti sui quali il collegio accademico abbia competenza a norma dello statuto.