Art. 236.

  1.  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124 e' cosi' modificato:
    a)  negli  articoli  55, terzo comma, 56, primo, secondo, terzo e
quarto  comma,  57,  primo,  secondo, terzo e quarto comma, 58, terzo
comma,  59,  secondo  comma,  60,  primo comma, 62, terzo comma, 232,
terzo  comma,  239,  secondo comma, e 240, primo comma, le parole "il
pretore",   "al   pretore",   "dal  pretore"  e  "del  pretore"  sono
rispettivamente   sostituite,   dove   compaiono,  dalle  parole  "la
direzione  provinciale  del  lavoro  - settore ispezione del lavoro",
"alla  direzione  provinciale  del  lavoro  -  settore  ispezione del
lavoro",  "dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione
del  lavoro"  e  "  della  direzione provinciale del lavoro - settore
ispezione del lavoro";
   b) il primo comma dell'articolo 58 e' sostituito dal seguente:
  "Gli  ispettori del lavoro e i funzionari da essi delegati i quali,
per   eseguire   le   inchieste  previste  dall'articolo  56,  devono
trasferirsi  dalla propria sede, hanno diritto ad un'indennita' nella
misura ed alle condizioni stabilite dalle norme vigenti.";
    c)   il   secondo   comma  dell'articolo  58  e  il  terzo  comma
dell'articolo 60 sono abrogati;
   d) il primo comma dell'articolo 62 e' sostituito dal seguente:
  "Le   indennita'  di  cui  all'articolo  58  sono  liquidate  dalla
direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro.";
    e)  nel  primo  comma  dell'articolo  239  la parola "pretore" e'
sostituita dalle parole "pubblico ministero".
 
           Note all'art. 236:
            - Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, reca:  "Testo  unico
          delle  disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
          gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.".
            - Il testo vigente dell'art.  55  del  D.P.R.  30  giugno
          1965,  n. 1124, come modificato dal presente decreto, e' il
          seguente:
            "Art. 55. - Per ogni infortunio avvenuto,  sia  a  bordo,
          sia  a  terra,  per  servizi della nave, e per il quale una
          persona dell'equipaggio  sia  deceduta  od  abbia  sofferto
          lesioni   tali  da  doversene  prevedere  la  morte  o  una
          inabilita'  superiore  ai  trenta   giorni,   si   procede,
          dall'autorita'  marittima o dall'autorita' consolare che ha
          ricevuto la denuncia dell'infortunio, ad un'inchiesta, alla
          quale  deve  partecipare  un  rappresentante  della   cassa
          marittima   competente  nelle  forme  e  con  le  procedure
          stabilite dagli articoli da 578  a  584  del  codice  della
          navigazione.
            Per  le  spese  relative  alla  inchiesta  si provvede in
          conformita' degli articoli 58 e 62 del presente decreto.
            Copia del  processo  verbale  di  inchiesta  deve  essere
          rimessa  alla  direzione  provinciale  del lavoro - settore
          ispezione del lavoro del luogo dove e' situato l'ufficio di
          porto   di   iscrizione   della   nave   ed    all'istituto
          assicuratore.
            Su richiesta dell'istituto assicuratore o dell'assicurato
          l'autorita'  marittima  o  consolare dispone che si proceda
          all'inchiesta anche per i casi di infortunio  per  i  quali
          non  sia  prevedibile  una  inabilita'  superiore ai trenta
          giorni.  La  spesa  relativa  all'inchiesta  e'  a   carico
          dell'istituto assicuratore.".
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  56 del D.P.R. 30 giugno
          1965, n. 1124, come modificato dal presente decreto, e'  il
          seguente:
            "Art.  56.  -  L'autorita'  di pubblica sicurezza, appena
          ricevuta la denuncia di cui all'art.  54,  deve  rimettere,
          per  ogni caso denunciato di infortunio, in conseguenza del
          quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia  sofferto
          lesioni   tali   da   doversene   prevedere   la  morte  od
          un'inabilita' superiore ai trenta giorni  e  si  tratti  di
          lavoro    soggetto   all'obbligo   dell'assicurazione,   un
          esemplare della denuncia  alla  direzione  provinciale  del
          lavoro      -   settore  ispezione  del  lavoro  nella  cui
          circoscrizione e' avvenuto l'infortunio.
            La direzione provinciale del lavoro -  settore  ispezione
          del lavoro procede ad un'inchiesta al fine di accertare:
             1)   la   natura   del   lavoro  al  quale  era  addetto
          l'infortunato;
             2) le circostanze in cui e' avvenuto l'infortunio  e  la
          causa  e  la  natura  di  esso,  anche  in  riferimento  ad
          eventuali deficienze di misura di igiene e di prevenzione;
             3) l'identita' dell'infortunato e il luogo dove esso  si
          trova;
             4) la natura e l'entita' delle lesioni;
             5) lo stato dell'infortunato;
             6) la retribuzione;
             7)   in   caso  di  morte,  le  condizioni  di  famiglia
          dell'infortunato, i superstiti aventi diritto a  rendita  e
          la residenza di questi ultimi.
            La  direzione  provinciale del lavoro - settore ispezione
          del lavoro, qualora lo ritenga  necessario  ovvero  ne  sia
          richiesto  dall'istituto  assicuratore o dall'infortunato o
          dai  suoi  superstiti,   esegue   l'inchiesta   sul   luogo
          dell'infortunio.
            L'Istituto   assicuratore,   l'infortunato   o   i   suoi
          superstiti hanno facolta' di  domandare  direttamente  alla
          direzione  provinciale  del  lavoro - settore ispezione del
          lavoro che sia eseguita l'inchiesta per gli  infortuni  che
          abbiano  le  conseguenze  indicate  nella  prima  parte del
          presente articolo e per i quali, per non essere stata fatta
          la segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza  o  per
          non  essere state previste o indicate nella segnalazione le
          conseguenze  predette  o  per   qualsiasi   altro   motivo,
          l'inchiesta non sia stata eseguita.".
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  57 del D.P.R. 30 giugno
          1965, n. 1124, come modificato dal presente decreto, e'  il
          seguente:
            "Art.   57.  -  L'indicazione  della  data  e  del  luogo
          dell'inchiesta  e'  comunicata,  a  cura  della   direzione
          provinciale  del lavoro - settore ispezione del lavoro, con
          lettera  raccomandata  o  della  quale  si   sia   ritirata
          ricevuta,  al  datore  di lavoro, all'infortunato o ai suoi
          superstiti e all'Istituto assicuratore.
            L'inchiesta e' fatta in contraddittorio degli interessati
          o dei loro delegati e con l'intervento, se  necessario,  di
          un  medico  o  di  altri  periti,  scelti  dalla  direzione
          provinciale del lavoro -  settore ispezione del lavoro.
            Qualora non siano presenti, ne' rappresentati, gli aventi
          diritto alle  prestazioni,  la  direzione  provinciale  del
          lavoro  -    settore  ispezione  del  lavoro  fa  assistere
          all'inchiesta, nel loro interesse, due  prestatori  d'opera
          che  designa  fra  quelli addetti ai lavori nell'esecuzione
          dei quali e' avvenuto l'infortunio e, preferibilmente,  fra
          gli  esercenti  lo  stesso  mestiere  dell'infortunato,  la
          direzione provinciale del lavoro -   settore ispezione  del
          lavoro  ha  inoltre  facolta'  di initerrogare tutte quelle
          persone che, a suo giudizio,  possono  portare  luce  sulle
          circostanze e sulle cause dell'infortunio.".
            - Il testo vigente dell'art. 58 del D.P.R 30 giugno 1965,
          n.  1124,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e' il
          seguente:
            "Art. 58. - Gli ispettori del lavoro e  i  funzionari  da
          essi  delegati  i quali, per eseguire le inchieste previste
          dall'art. 56, devono trasferirsi dalla propria sede,  hanno
          diritto  ad  un'indennita'  nella misura ed alle condizioni
          stabilite dalle norme vigenti.
            E' parimenti corrisposta un'indennita',  nella  misura  e
          nei  casi  determinati  dalla  vigente  tariffa  penale, ai
          testimoni, ai medici e agli  altri  periti  chiamati  dalla
          direzione  provinciale  del  lavoro - settore ispezione del
          lavoro che esegue l'inchiesta, nell'interesse di questa.".
            - Il testo vigente dell'art.  59  del  D.P.R.  30  giugno
          1965,  n. 1124, come modificato dal presente decreto, e' il
          seguente:
            "Art. 59. - Non e' ammesso l'intervento dei periti  negli
          stabilimenti dello Stato sottoposti a speciale sorveglianza
          e  negli stabilimenti nei quali si compiono lavori che, per
          la sicurezza dello Stato, debbono essere tenuti segreti.
            In questi casi i funzionari  preposti  alla  sorveglianza
          degli  stabilimenti  presentano  alla direzione provinciale
          del lavoro -   settore lavoro  una  relazione  sulle  cause
          dell'infortunio,   che   e'   unita   al  processo  verbale
          dell'inchiesta.".
            - Il testo vigente dell'art. 60 del D.P.R 30 giugno 1965,
          n. 1124,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.  60.  -  Salvo il caso di impedimento da costatarsi
          nel processo verbale, l'inchiesta deve essere compiuta  nel
          piu'  breve  termine e non oltre il decimo giorno da quello
          in cui e' pervenuta alla direzione provinciale del lavoro -
          settore lavoro la denuncia dell'infortunio.
            Dell'inchiesta e' redatto processo verbale, nel quale gli
          intervenuti  hanno  diritto  di  far  inserire  le  proprie
          dichiarazioni.  Nei  casi  previsti  dal  penultimo   comma
          dell'art.  56,  il  verbale  deve  essere redatto sul luogo
          dell'infortunio.".
            - Il testo vigente dell'art.  62  del  D.P.R.  30  giugno
          1965,  n. 1124, come modificato dal presente decreto, e' il
          seguente:
            "Art. 62.  -  Le  indennita'  di  cui  all'art.  58  sono
          liquidate  dalla direzione provinciale del lavoro - settore
          ispezione del lavoro.
            Sono compresi fra i periti gli  ufficiali  sanitari  e  i
          medici  condotti,  di  cui  all'art. 97, in quanto prestino
          l'opera loro nei casi per gli  effetti  indicati  nell'art.
          58.
            L'onorario  per  l'autopsia  con  il referto e' liquidato
          dalla direzione provinciale del lavoro - settore  ispezione
          del  lavoro  nella  misura  da  stabilirsi  con decreto del
          Presidente della Repubblica, su proposta del  Ministro  per
          il  lavoro  e  la  previdenza  sociale,  di  concerto con i
          Ministri per il tesoro e per la sanita', ed e' compreso tra
          le spese di cui al primo comma del successivo art. 202.
            Il pagamento di dette indennita' e' effettuato per  mezzo
          degli  agenti  demaniali  e,  in  mancanza, per mezzo degli
          uffici   postali,   osservate   le   vigenti   norme    per
          l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la contabilita'
          generale dello Stato, e grava sul  bilancio  del  Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale.
            Per   tutto  cio'  che  concerne  la  liquidazione  e  il
          pagamento di dette indennita', le quietanze e le  verifiche
          dei   mandati   relativi,   sono   osservate,   in   quanto
          applicabili, le disposizioni  della  tariffa  penale  e  le
          altre norme e istruzioni vigenti nella materia.".
            -  Il  testo  vigente  dell'art. 232 del D.P.R. 30 giugno
          1965, n.  1124, come modificato dal presente decreto, e' il
          seguente:
            "Art.  232.  -  In  ogni  caso  di  morte,   ad   istanza
          dell'istituto   assicuratore   o   degli   aventi   diritto
          dell'infortunato,  il  Pretore,  avuto  il   consenso   dei
          componenti  la  famiglia  dell'infortunato, dispone che sia
          praticata l'autopsia; le parti interessate possono delegare
          un medico per assistervi.
            La richiesta deve essere motivata e,  nel  caso  che  sia
          fatta  dall'istituto  assicuratore,  il  Pretore, nel darne
          comunicazione agli aventi diritto, deve avvertirli  che  il
          loro   rifiuto   a   consentire   alla  richiesta  potrebbe
          eventualmente costituire un elemento di presunzione  contro
          l'eventuale loro diritto all'indennita'. Se i componenti la
          famiglia non consentano all'autopsia, il Pretore deve farlo
          risultare  da  una  dichiarazione che rilascia all'istituto
          assicuratore, a  sua  domanda,  nella  quale  fa  menzione,
          altresi', dell'avvertenza fatta ai componenti la famiglia a
          norma del presente comma.
            Le  spese  dell'autopsia  richiesta  a norma del presente
          articolo  sono  in  ogni  caso   a   carico   dell'istituto
          assicuratore, l'onorario per l'autopsia, con il referto, e'
          liquidato  dalla direzione provinciale del lavoro - settore
          ispezione del lavoro,    nella  misura  da  stabilirsi  con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto
          con i Ministri per il tesoro e per la sanita'.".
            - Il testo vigente dell'art. 239  del  D.P.R.  30  giugno
          1965, n.  1124, come modificato dal presente decreto, e' il
          seguente:
            "Art. 239. - Nei casi di infortunio seguiti da morte o da
          lesioni   tali   da   doversene   prevedere   la   morte  o
          un'inabilita'  assoluta  al  lavoro  superiore  ai   trenta
          giorni,  il  medico e' obbligato a trasmettere direttamente
          copia del certificato-denuncia  all'autorita'  di  pubblica
          sicurezza.  Questa,  non piu' tardi del giorno successivo a
          quello del ricevimento, ne trasmette copia  all'Ispettorato
          del lavoro e al pubblico ministero nella cui circoscrizione
          e'  avvenuto  l'infortunio.   Inoltre, in caso d'infortunio
          mortale,  il  medico  deve  darne  avviso   per   telegrafo
          immediatamente  e,  in  ogni  caso,  entro ventiquattro ore
          dall'infortunio all'Istituto assicuratore, che ne  rimborsa
          la  spesa.  La  direzione  provinciale del lavoro - settore
          ispezione del lavoro nel piu' breve tempo  possibile  e  in
          ogni caso, non piu' tardi di quattro giorni dal ricevimento
          della  denuncia,  procede  sul luogo dell'infortunio ad una
          inchiesta, secondo le disposizioni contenute negli articoli
          da 56 a 62 e negli articoli 64 e 232.".
            - Il testo vigente dell'art. 240  del  D.P.R.  30  giugno
          1965, n.  1124, come modificato dal presente decreto, e' il
          seguente:
            "Art.  240.  -  Per gli infortuni seguiti da morte, copia
          del processo verbale di inchiesta deve essere, a cura della
          direzione provinciale del lavoro -  settore  ispezione  del
          lavoro,  rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale.".