Art. 236. 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e' cosi' modificato: a) negli articoli 55, terzo comma, 56, primo, secondo, terzo e quarto comma, 57, primo, secondo, terzo e quarto comma, 58, terzo comma, 59, secondo comma, 60, primo comma, 62, terzo comma, 232, terzo comma, 239, secondo comma, e 240, primo comma, le parole "il pretore", "al pretore", "dal pretore" e "del pretore" sono rispettivamente sostituite, dove compaiono, dalle parole "la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro", "alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro", "dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro" e " della direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro"; b) il primo comma dell'articolo 58 e' sostituito dal seguente: "Gli ispettori del lavoro e i funzionari da essi delegati i quali, per eseguire le inchieste previste dall'articolo 56, devono trasferirsi dalla propria sede, hanno diritto ad un'indennita' nella misura ed alle condizioni stabilite dalle norme vigenti."; c) il secondo comma dell'articolo 58 e il terzo comma dell'articolo 60 sono abrogati; d) il primo comma dell'articolo 62 e' sostituito dal seguente: "Le indennita' di cui all'articolo 58 sono liquidate dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro."; e) nel primo comma dell'articolo 239 la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "pubblico ministero".
Note all'art. 236: - Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, reca: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.". - Il testo vigente dell'art. 55 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 55. - Per ogni infortunio avvenuto, sia a bordo, sia a terra, per servizi della nave, e per il quale una persona dell'equipaggio sia deceduta od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o una inabilita' superiore ai trenta giorni, si procede, dall'autorita' marittima o dall'autorita' consolare che ha ricevuto la denuncia dell'infortunio, ad un'inchiesta, alla quale deve partecipare un rappresentante della cassa marittima competente nelle forme e con le procedure stabilite dagli articoli da 578 a 584 del codice della navigazione. Per le spese relative alla inchiesta si provvede in conformita' degli articoli 58 e 62 del presente decreto. Copia del processo verbale di inchiesta deve essere rimessa alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro del luogo dove e' situato l'ufficio di porto di iscrizione della nave ed all'istituto assicuratore. Su richiesta dell'istituto assicuratore o dell'assicurato l'autorita' marittima o consolare dispone che si proceda all'inchiesta anche per i casi di infortunio per i quali non sia prevedibile una inabilita' superiore ai trenta giorni. La spesa relativa all'inchiesta e' a carico dell'istituto assicuratore.". - Il testo vigente dell'art. 56 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 56. - L'autorita' di pubblica sicurezza, appena ricevuta la denuncia di cui all'art. 54, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte od un'inabilita' superiore ai trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro nella cui circoscrizione e' avvenuto l'infortunio. La direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro procede ad un'inchiesta al fine di accertare: 1) la natura del lavoro al quale era addetto l'infortunato; 2) le circostanze in cui e' avvenuto l'infortunio e la causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misura di igiene e di prevenzione; 3) l'identita' dell'infortunato e il luogo dove esso si trova; 4) la natura e l'entita' delle lesioni; 5) lo stato dell'infortunato; 6) la retribuzione; 7) in caso di morte, le condizioni di famiglia dell'infortunato, i superstiti aventi diritto a rendita e la residenza di questi ultimi. La direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, qualora lo ritenga necessario ovvero ne sia richiesto dall'istituto assicuratore o dall'infortunato o dai suoi superstiti, esegue l'inchiesta sul luogo dell'infortunio. L'Istituto assicuratore, l'infortunato o i suoi superstiti hanno facolta' di domandare direttamente alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro che sia eseguita l'inchiesta per gli infortuni che abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del presente articolo e per i quali, per non essere stata fatta la segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza o per non essere state previste o indicate nella segnalazione le conseguenze predette o per qualsiasi altro motivo, l'inchiesta non sia stata eseguita.". - Il testo vigente dell'art. 57 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 57. - L'indicazione della data e del luogo dell'inchiesta e' comunicata, a cura della direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, con lettera raccomandata o della quale si sia ritirata ricevuta, al datore di lavoro, all'infortunato o ai suoi superstiti e all'Istituto assicuratore. L'inchiesta e' fatta in contraddittorio degli interessati o dei loro delegati e con l'intervento, se necessario, di un medico o di altri periti, scelti dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro. Qualora non siano presenti, ne' rappresentati, gli aventi diritto alle prestazioni, la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro fa assistere all'inchiesta, nel loro interesse, due prestatori d'opera che designa fra quelli addetti ai lavori nell'esecuzione dei quali e' avvenuto l'infortunio e, preferibilmente, fra gli esercenti lo stesso mestiere dell'infortunato, la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro ha inoltre facolta' di initerrogare tutte quelle persone che, a suo giudizio, possono portare luce sulle circostanze e sulle cause dell'infortunio.". - Il testo vigente dell'art. 58 del D.P.R 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 58. - Gli ispettori del lavoro e i funzionari da essi delegati i quali, per eseguire le inchieste previste dall'art. 56, devono trasferirsi dalla propria sede, hanno diritto ad un'indennita' nella misura ed alle condizioni stabilite dalle norme vigenti. E' parimenti corrisposta un'indennita', nella misura e nei casi determinati dalla vigente tariffa penale, ai testimoni, ai medici e agli altri periti chiamati dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro che esegue l'inchiesta, nell'interesse di questa.". - Il testo vigente dell'art. 59 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 59. - Non e' ammesso l'intervento dei periti negli stabilimenti dello Stato sottoposti a speciale sorveglianza e negli stabilimenti nei quali si compiono lavori che, per la sicurezza dello Stato, debbono essere tenuti segreti. In questi casi i funzionari preposti alla sorveglianza degli stabilimenti presentano alla direzione provinciale del lavoro - settore lavoro una relazione sulle cause dell'infortunio, che e' unita al processo verbale dell'inchiesta.". - Il testo vigente dell'art. 60 del D.P.R 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 60. - Salvo il caso di impedimento da costatarsi nel processo verbale, l'inchiesta deve essere compiuta nel piu' breve termine e non oltre il decimo giorno da quello in cui e' pervenuta alla direzione provinciale del lavoro - settore lavoro la denuncia dell'infortunio. Dell'inchiesta e' redatto processo verbale, nel quale gli intervenuti hanno diritto di far inserire le proprie dichiarazioni. Nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 56, il verbale deve essere redatto sul luogo dell'infortunio.". - Il testo vigente dell'art. 62 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 62. - Le indennita' di cui all'art. 58 sono liquidate dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro. Sono compresi fra i periti gli ufficiali sanitari e i medici condotti, di cui all'art. 97, in quanto prestino l'opera loro nei casi per gli effetti indicati nell'art. 58. L'onorario per l'autopsia con il referto e' liquidato dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro nella misura da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la sanita', ed e' compreso tra le spese di cui al primo comma del successivo art. 202. Il pagamento di dette indennita' e' effettuato per mezzo degli agenti demaniali e, in mancanza, per mezzo degli uffici postali, osservate le vigenti norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, e grava sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per tutto cio' che concerne la liquidazione e il pagamento di dette indennita', le quietanze e le verifiche dei mandati relativi, sono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni della tariffa penale e le altre norme e istruzioni vigenti nella materia.". - Il testo vigente dell'art. 232 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 232. - In ogni caso di morte, ad istanza dell'istituto assicuratore o degli aventi diritto dell'infortunato, il Pretore, avuto il consenso dei componenti la famiglia dell'infortunato, dispone che sia praticata l'autopsia; le parti interessate possono delegare un medico per assistervi. La richiesta deve essere motivata e, nel caso che sia fatta dall'istituto assicuratore, il Pretore, nel darne comunicazione agli aventi diritto, deve avvertirli che il loro rifiuto a consentire alla richiesta potrebbe eventualmente costituire un elemento di presunzione contro l'eventuale loro diritto all'indennita'. Se i componenti la famiglia non consentano all'autopsia, il Pretore deve farlo risultare da una dichiarazione che rilascia all'istituto assicuratore, a sua domanda, nella quale fa menzione, altresi', dell'avvertenza fatta ai componenti la famiglia a norma del presente comma. Le spese dell'autopsia richiesta a norma del presente articolo sono in ogni caso a carico dell'istituto assicuratore, l'onorario per l'autopsia, con il referto, e' liquidato dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, nella misura da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la sanita'.". - Il testo vigente dell'art. 239 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 239. - Nei casi di infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilita' assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni, il medico e' obbligato a trasmettere direttamente copia del certificato-denuncia all'autorita' di pubblica sicurezza. Questa, non piu' tardi del giorno successivo a quello del ricevimento, ne trasmette copia all'Ispettorato del lavoro e al pubblico ministero nella cui circoscrizione e' avvenuto l'infortunio. Inoltre, in caso d'infortunio mortale, il medico deve darne avviso per telegrafo immediatamente e, in ogni caso, entro ventiquattro ore dall'infortunio all'Istituto assicuratore, che ne rimborsa la spesa. La direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro nel piu' breve tempo possibile e in ogni caso, non piu' tardi di quattro giorni dal ricevimento della denuncia, procede sul luogo dell'infortunio ad una inchiesta, secondo le disposizioni contenute negli articoli da 56 a 62 e negli articoli 64 e 232.". - Il testo vigente dell'art. 240 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 240. - Per gli infortuni seguiti da morte, copia del processo verbale di inchiesta deve essere, a cura della direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.".