Art. 284 
 
 
 Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo 
 
    1. Piu' imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al
medesimo  gruppo  e  aventi  ciascuna  il  centro   degli   interessi
principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso
la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40
con  un  piano  unitario  o  con  piani  reciprocamente  collegati  e
interferenti. 
    2. Parimenti puo' essere proposta con un unico ricorso,  da  piu'
imprese appartenenti al medesimo gruppo e  aventi  tutte  il  proprio
centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di
accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione
dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. 
    3. Resta  ferma  l'autonomia  delle  rispettive  masse  attive  e
passive. 
    4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e  2  deve  contenere
l'illustrazione delle ragioni di maggiore  convenienza,  in  funzione
del migliore soddisfacimento dei  creditori  delle  singole  imprese,
della  scelta  di  presentare  un   piano   unitario   ovvero   piani
reciprocamente collegati e interferenti invece di un  piano  autonomo
per  ciascuna  impresa.  Essa  deve  inoltre   fornire   informazioni
analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli  partecipativi  o
contrattuali esistenti tra le imprese e indicare  il  registro  delle
imprese o i registri delle imprese in  cui  e'  stata  effettuata  la
pubblicita' ai sensi dell'articolo 2497-bis  del  codice  civile.  Il
bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato  al
ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per
l'accesso   al   concordato   preventivo   o    agli    accordi    di
ristrutturazione. Si applica l'articolo 289. 
    5. Il  piano  unitario  o  i  piani  reciprocamente  collegati  e
interferenti, rivolti ai rispettivi creditori,  aventi  il  contenuto
indicato nell'articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire
il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna  impresa  e  ad
assicurare il riequilibrio complessivo della  situazione  finanziaria
di ognuna. Un professionista indipendente attesta la veridicita'  dei
dati aziendali e la fattibilita' del piano o i  piani.  Su  richiesta
delle imprese debitrici, il piano  o  i  piani  sono  pubblicati  nel
registro delle imprese o i registri delle imprese  in  cui  e'  stata
effettuata la pubblicita' ai sensi dell'articolo 2497-bis del  codice
civile. Si applica l'articolo 289. 
 
-------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 284: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2497-bis del codice
          civile: 
              "Art. 2497-bis. Pubblicita'. 
              La societa' deve indicare la societa' o l'ente alla cui
          attivita' di direzione e coordinamento  e'  soggetta  negli
          atti e nella corrispondenza, nonche' mediante iscrizione, a
          cura degli amministratori, presso la sezione  del  registro
          delle imprese di cui al comma successivo. 
              E' istituita presso il registro delle imprese  apposita
          sezione nella quale sono indicate le societa'  o  gli  enti
          che esercitano attivita' di  direzione  e  coordinamento  e
          quelle che vi sono soggette. 
              Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al
          comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo,  o
          le  mantengono  quando  la  soggezione  e'  cessata,   sono
          responsabili dei danni che la mancata  conoscenza  di  tali
          fatti abbia recato ai soci o ai terzi. 
              La societa' deve esporre,  in  apposita  sezione  della
          nota  integrativa,  un  prospetto  riepilogativo  dei  dati
          essenziali dell'ultimo bilancio della societa' o  dell'ente
          che  esercita  su  di  essa  l'attivita'  di  direzione   e
          coordinamento. 
              Parimenti, gli  amministratori  devono  indicare  nella
          relazione sulla gestione  i  rapporti  intercorsi  con  chi
          esercita l'attivita' di direzione e coordinamento e con  le
          altre societa' che vi sono soggette, nonche' l'effetto  che
          tale attivita' ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale
          e sui suoi risultati.".