Art. 285 
 
 
Contenuto del piano o dei piani di  gruppo  e  azioni  a  tutela  dei
                        creditori e dei soci 
 
    1. Il piano  concordatario  o  i  piani  concordatari  di  gruppo
possono  prevedere  la  liquidazione   di   alcune   imprese   e   la
continuazione dell'attivita' di altre imprese del gruppo. Si  applica
tuttavia la sola disciplina del  concordato  in  continuita'  quando,
confrontando  i  flussi  complessivi  derivanti  dalla  continuazione
dell'attivita' con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione,
risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti  in
misura prevalente dal ricavato prodotto dalla  continuita'  aziendale
diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. 
    2. Il piano o i piani  concordatari  possono  altresi'  prevedere
operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di
risorse infragruppo, purche' un professionista  indipendente  attesti
che dette  operazioni  sono  necessarie  ai  fini  della  continuita'
aziendale per le imprese per le quali essa e' prevista  nel  piano  e
coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di
tutte le imprese del gruppo. 
    3. Gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui al comma 1
possono essere contestati dai creditori dissenzienti  appartenenti  a
una classe dissenziente o,  nel  caso  di  mancata  formazione  delle
classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il  venti
per cento dei crediti ammessi al voto con  riguardo  ad  una  singola
societa', attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di
gruppo.  I  creditori  non  aderenti  possono  proporre   opposizione
all'omologazione degli accordi di ristrutturazione. 
    4.  Il  tribunale  omologa  il  concordato  o  gli   accordi   di
ristrutturazione qualora  ritenga,  sulla  base  di  una  valutazione
complessiva del piano o dei piani collegati, che i creditori  possano
essere soddisfatti in misura non  inferiore  a  quanto  ricaverebbero
dalla liquidazione giudiziale della singola societa'. 
    5. I  soci  possono  far  valere  il  pregiudizio  arrecato  alle
rispettive societa' dalle operazioni di cui al comma 1 esclusivamente
attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato  di  gruppo.
Il tribunale omologa il concordato se esclude la  sussistenza  di  un
pregiudizio in considerazione  dei  vantaggi  compensativi  derivanti
alle singole societa' dal piano di gruppo. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.