Art. 286 
 
 
                Procedimento di concordato di gruppo 
 
    1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli
interessi  principali  in  circoscrizioni  giudiziarie  diverse,   e'
competente il tribunale individuato  ai  sensi  dell'articolo  27  in
relazione al centro degli interessi principali della societa' o  ente
o persona fisica che, in base alla pubblicita' prevista dall'articolo
2497-bis del codice  civile,  esercita  l'attivita'  di  direzione  e
coordinamento oppure,  in  mancanza,  dell'impresa  che  presenta  la
maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato. 
    2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico  giudice
delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le  imprese  del
gruppo e dispone il deposito di  un  unico  fondo  per  le  spese  di
giustizia. 
    3. I costi della procedura sono  ripartiti  fra  le  imprese  del
gruppo in proporzione delle rispettive masse attive. 
    4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione  del  giudice,
puo' richiedere alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa
- Consob o a qualsiasi altra pubblica autorita' informazioni utili ad
accertare l'esistenza di  collegamenti  di  gruppo  e  alle  societa'
fiduciarie le generalita' degli effettivi titolari di  diritti  sulle
azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono  fornite
entro quindici giorni dalla richiesta. 
    5. I creditori di ciascuna delle imprese che  hanno  proposto  la
domanda di accesso al concordato  di  gruppo,  suddivisi  per  classi
qualora tale suddivisione sia  prevista  dalla  legge  o  dal  piano,
votano in maniera contestuale e separata  sulla  proposta  presentata
dalla societa' loro debitrice. Il concordato di gruppo  e'  approvato
quando le proposte delle singole imprese del  gruppo  sono  approvate
dalla maggioranza prevista dall'articolo 109. 
    6. Sono escluse dal  voto  le  imprese  del  gruppo  titolari  di
crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura. 
    7. Il concordato di gruppo omologato non puo'  essere  risolto  o
annullato quando i presupposti per la risoluzione o l'annullamento si
verifichino soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a
meno che ne risulti significativamente compromessa  l'attuazione  del
piano anche nei confronti delle altre imprese. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.