Art. 258 Sotto riserva delle stipulazioni del presente trattato, i diritti di proprieta' industriale, letteraria o artistica, come sono definiti dalle convenzioni internazionali di Parigi e di Berna, citate negli articoli 237 e 239, saranno ristabiliti o reintegrati a partire dall'entrata in vigore del presente trattato, nei territori delle Alte Parti contraenti, a favore delle persone che li godevano al momento della dichiarazione di guerra, o dei loro aventi diritto. Parimente, i diritti che avrebbero potuto essere acquisiti durante la guerra, in conseguenza di una domanda presentata per la protezione della proprieta' industriale o della pubblicazione d'un'opera letteraria o artistica, saranno riconosciuti e stabiliti a favore delle persone che vi avrebbero avuto titolo, a partire dalla ratifica del presente trattato. Tuttavia gli atti compiuti in virtu' dei provvedimenti speciali presi durante la guerra da un'autorita' legislativa governativa, o amministrativa di una Potenza alleata o associata, relativamente ai diritti dei sudditi dell'antico Impero d'Austria, in materia di proprieta' industriale, letteraria o artistica, resteranno validi, e continueranno ad avere pieno effetto. Non sara' ammessa alcuna rivendicazione od azione da parte dell'Austria o dei sudditi austriaci o dei sudditi dell'antico Impero di Austria o per loro conto, contro l'uso di diritti di proprieta' industriale, letteraria o artistica, che potra' essere stato fatto durante la guerra dal Governo di una Potenza alleata o associata, da persone che agissero per conto di esso o sotto la sua direzione; ne' contro la vendita la messa in vendita o l'impiego di prodotti, apparecchi, articoli od oggetti qualsiasi ai quali si applicavano i diritti suddetti. Salvo che la legislazione di una Potenza alleata o associata, in vigore al momento della firma del presente trattato, disponga altrimenti, le somme dovute o pagate relativamente alla proprieta' delle persone di cui alla lettera b) dell'articolo 249, in dipendenza o di qualsiasi atto od operazione compiuta in virtu' delle disposizioni speciali menzionate nel secondo comma di questo articolo riceveranno la medesima destinazione di tutti gli altri crediti delle persone predette, in conformita' delle disposizioni del presente trattato; e le somme ricavate per effetto dei provvedimenti speciali presi dal Governo dell'antico Impero d'Austria circa i diritti di proprieta' industriale, letteraria o artistica dei sudditi delle Potenze alleate o associate, saranno considerate e trattate come tutti gli altri debiti dei sudditi austriaci. Ciascuna delle Potenze alleate o associate si riserva la facolta' di apportare ai diritti di proprieta' industriale, letteraria o artistica (eccettuati i marchi di fabbrica o di commercio) riconosciuti prima della guerra o durante la medesima, o che saranno acquistati ulteriormente secondo la propria legislazione, dai sudditi austriaci, sia esercitandoli, sia accordando licenze per il loro esercizio, sia conservando la vigilanza sopra di essi, sia altrimenti quelle limitazioni, condizioni o restrizioni che potranno essere stimate necessarie per la difesa nazionale, o nell'interesse pubblico, o per assicurare un equo trattamento da parte dell'Austria ai diritti di proprieta' industriale, letteraria o artistica posseduti sul territorio austriaco dai suoi sudditi, o per garantire la completa esecuzione di tutte le obbligazioni contratte dall'Austria in virtu' del presente trattato. Per i diritti di proprieta' industriale, letteraria o artistica acquisiti dopo l'entrata in vigore del presente trattato, la facolta' riservata come sopra alle Potenze alleate o associate potra' essere esercitata soltanto nel caso che le limitazioni, condizioni o restrizioni di cui si tratta possano essere considerate necessarie per la difesa nazionale o per l'interesse pubblico. Qualora dalle Potenze alleate o associate fosse fatta applicazione delle disposizioni precedenti, saranno dovute eque indennita' o compensi, che riceveranno la stessa destinazione attribuita in conformita' del presente trattato, a tutte le altre somme dovute a sudditi austriaci. Ciascuna delle Potenze alleate o associate si riserva la facolta' di considerare nulla e di nessun effetto qualunque cessione totale o parziale, e ogni altra concessione di diritti di proprieta' industriale, letteraria o artistica, che sia stata eseguita dopo il 1° luglio 1914 o che fosse eseguita in seguito, e che possa aver per effetto di frustrare le disposizioni del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai diritti di proprieta' industriale, letteraria o artistica, compresi nella liquidazione di aziende commerciali o di societa' commerciali, eseguita dalle Potenze alleate o associate, in conformita' della legislazione speciale di guerra, o che sara' eseguita in forza dell'articolo 249, lettera b).