(Trattato-art. 258)
 
                              Art. 258 
 
 
  Sotto riserva delle stipulazioni del presente trattato,  i  diritti
di proprieta' industriale, letteraria o artistica, come sono definiti
dalle convenzioni internazionali di Parigi e di Berna,  citate  negli
articoli 237 e 239,  saranno  ristabiliti  o  reintegrati  a  partire
dall'entrata in vigore del presente  trattato,  nei  territori  delle
Alte Parti contraenti, a favore delle  persone  che  li  godevano  al
momento della dichiarazione di guerra, o  dei  loro  aventi  diritto.
Parimente, i diritti che avrebbero potuto essere acquisiti durante la
guerra, in conseguenza di una domanda presentata  per  la  protezione
della  proprieta'  industriale  o  della   pubblicazione   d'un'opera
letteraria o artistica, saranno riconosciuti  e  stabiliti  a  favore
delle persone che vi avrebbero avuto titolo, a partire dalla ratifica
del presente trattato. 
 
  Tuttavia gli atti compiuti in  virtu'  dei  provvedimenti  speciali
presi durante la guerra da un'autorita'  legislativa  governativa,  o
amministrativa di una Potenza alleata o associata,  relativamente  ai
diritti dei sudditi  dell'antico  Impero  d'Austria,  in  materia  di
proprieta' industriale, letteraria o artistica, resteranno validi,  e
continueranno ad avere pieno effetto. 
 
  Non  sara'  ammessa  alcuna  rivendicazione  od  azione  da   parte
dell'Austria o dei sudditi austriaci o dei sudditi dell'antico Impero
di Austria o per loro conto, contro l'uso di  diritti  di  proprieta'
industriale, letteraria o artistica, che potra'  essere  stato  fatto
durante la guerra dal Governo di una Potenza alleata o associata,  da
persone che agissero per conto di esso o sotto la sua direzione;  ne'
contro la vendita la  messa  in  vendita  o  l'impiego  di  prodotti,
apparecchi, articoli od oggetti qualsiasi ai quali si  applicavano  i
diritti suddetti. 
 
  Salvo che la legislazione di una Potenza alleata  o  associata,  in
vigore  al  momento  della  firma  del  presente  trattato,  disponga
altrimenti, le somme dovute o pagate  relativamente  alla  proprieta'
delle persone di cui alla lettera b) dell'articolo 249, in dipendenza
o  di  qualsiasi  atto  od  operazione  compiuta  in   virtu'   delle
disposizioni speciali menzionate nel secondo comma di questo articolo
riceveranno la medesima destinazione di tutti gli altri crediti delle
persone predette, in  conformita'  delle  disposizioni  del  presente
trattato; e le somme ricavate per effetto dei provvedimenti  speciali
presi dal Governo dell'antico Impero d'Austria  circa  i  diritti  di
proprieta' industriale, letteraria  o  artistica  dei  sudditi  delle
Potenze alleate o associate,  saranno  considerate  e  trattate  come
tutti gli altri debiti dei sudditi austriaci. 
 
  Ciascuna delle Potenze alleate o associate si riserva  la  facolta'
di apportare ai  diritti  di  proprieta'  industriale,  letteraria  o
artistica  (eccettuati  i  marchi  di  fabbrica   o   di   commercio)
riconosciuti prima della guerra o durante la medesima, o che  saranno
acquistati ulteriormente secondo la propria legislazione, dai sudditi
austriaci, sia esercitandoli, sia  accordando  licenze  per  il  loro
esercizio, sia conservando la vigilanza sopra di essi, sia altrimenti
quelle limitazioni, condizioni  o  restrizioni  che  potranno  essere
stimate  necessarie  per  la  difesa  nazionale,   o   nell'interesse
pubblico, o per assicurare un equo trattamento da parte  dell'Austria
ai  diritti  di  proprieta'  industriale,  letteraria   o   artistica
posseduti sul territorio austriaco dai suoi sudditi, o per  garantire
la  completa  esecuzione   di   tutte   le   obbligazioni   contratte
dall'Austria in virtu'  del  presente  trattato.  Per  i  diritti  di
proprieta'  industriale,  letteraria  o  artistica   acquisiti   dopo
l'entrata in vigore del presente trattato, la facolta' riservata come
sopra alle Potenze  alleate  o  associate  potra'  essere  esercitata
soltanto nel caso che le limitazioni, condizioni o restrizioni di cui
si  tratta  possano  essere  considerate  necessarie  per  la  difesa
nazionale o per l'interesse pubblico. 
 
  Qualora dalle Potenze alleate o associate fosse fatta  applicazione
delle disposizioni  precedenti,  saranno  dovute  eque  indennita'  o
compensi,  che  riceveranno  la  stessa  destinazione  attribuita  in
conformita' del presente trattato, a tutte le altre  somme  dovute  a
sudditi austriaci. 
 
  Ciascuna delle Potenze alleate o associate si riserva  la  facolta'
di considerare nulla e di nessun effetto qualunque cessione totale  o
parziale,  e  ogni  altra  concessione  di  diritti   di   proprieta'
industriale, letteraria o artistica, che sia stata eseguita  dopo  il
1° luglio 1914 o che fosse eseguita in seguito, e che possa aver  per
effetto di frustrare le disposizioni del presente articolo. 
 
  Le disposizioni del  presente  articolo  non  sono  applicabili  ai
diritti di proprieta' industriale, letteraria o  artistica,  compresi
nella liquidazione di aziende commerciali o di societa'  commerciali,
eseguita dalle Potenze alleate  o  associate,  in  conformita'  della
legislazione speciale di  guerra,  o  che  sara'  eseguita  in  forza
dell'articolo 249, lettera b).