(Trattato-art. 260)
 
                              Art. 260 
 
 
  I periodi di priorita' di  cui  all'articolo  4  della  convenzione
internazionale di Parigi del 20 marzo 1883, riveduta a Washington nel
1911, o in qualsiasi altra convenzione o  legge  in  vigore,  per  il
deposito  e  per  la  registrazione   delle   domande   di   brevetti
d'invenzione o di modelli di utilita', dei marchi di  fabbrica  o  di
commercio, o dei disegni e modelli,  che  non  erano  scaduti  al  28
luglio 1914 quelli  che  hanno  cominciato  a  decorrere  durante  la
guerra, e quelli che avrebbero potuto cominciare a decorrere  se  non
vi fosse stata la guerra saranno estesi da ciascuna delle Alte  Parti
contraenti a favore dei sudditi di tutte le altre, fino al termine di
sei mesi dalla entrata in vigore del presente trattato. 
 
  Questa proroga di termini non pregiudichera' il diritto delle  Alte
Parti contraenti e  delle  persone  che  saranno  in  buona  fede  in
possesso, alla entrata in vigore del presente trattato, di diritti di
proprieta'  industriale  in  opposizione  a  quelli   fatti   valere,
rivendicando il periodo di priorita', di esercitarli personalmente, o
per mezzo degli agenti o concessionari ai quali li avessero  concessi
prima della entrata in vigore  del  presente  trattato,  senza  poter
essere in alcun modo molestati o perseguiti come contraffattori.