(Trattato-art. 261)
 
                              Art. 261 
 
 
  Nessuna azione potra' essere  intentata  e  nessuna  rivendicazione
esercitata da sudditi dell'antico Impero d'Austria, o da persone  che
risiedono o esercitano il commercio nei territori del medesimo, da un
lato, ne' da sudditi delle Potenze alleate e associate, o da  persone
che risiedono o  esercitano  in  commercio  nei  territori  di  esse,
dall'altro, ne' dai terzi a cui queste persone avessero ceduto i loro
diritti  durante  la  guerra,  per  fatti  occorsi   nel   territorio
dell'altra parte, tra la data della dichiarazione di guerra e  quella
dell'entrata in vigore del  presente  trattato,  che  possano  essere
considerati   come   pregiudizievoli   ai   diritti   di   proprieta'
industriale, letteraria o artistica esistenti in un momento qualsiasi
durante la guerra o ristabiliti in conformita' degli articoli  259  e
260. 
 
  Egualmente, non sara' ammissibile alcuna azione, in alcun tempo, da
parte  delle  suddette  persone,  per  violazione  dei   diritti   di
proprieta' industriale, letteraria o artistica,  in  occasione  della
vendita o dell'offerta in vendita, nel periodo di un  anno  a  datare
dalla firma del  presente  trattato,  nel  territorio  delle  Potenze
alleate o associate e dell'Austria, rispettivamente, di prodotti o di
articoli manufatti, o di opere artistiche o letterarie pubblicate nel
periodo che intercede fra l'inizio dello stato di guerra e  la  firma
del presente trattato, ne' in occasione del loro acquisto e del  loro
uso od impiego. Questa disposizione non si applichera'  nel  caso  in
cui  i  possessori  dei  diritti  avessero  il   loro   domicilio   o
stabilimenti industriali o commerciali nelle regioni  occupate  dagli
eserciti austro-ungarici durante la guerra. 
 
  Questo articolo non si applichera' nei rapporti fra gli Stati Uniti
d'America e l'Austria.