(Trattato-art. 262)
 
                              Art. 262 
 
 
  I contratti  concernenti  concessioni  di  proprieta'  industriale,
letteraria o artistica, stipulati prima dello  stato  di  guerra  tra
sudditi delle Potenze alleate o associate, e persene che risiedessero
o esercitassero il commercio nel territorio di esse, da una parte,  e
sudditi dell'antico Impero d'Austria, dall'altra, saranno considerati
come annullati a partire dalla data della dichiarazione di guerra tra
l'antica Monarchia austro-ungarica e la Potenza alleata o  associata.
Ma in ogni caso il beneficiario anteriore di un contratto  di  questo
genere avra' il diritto, entro un periodo di sei mesi dall'entrata in
vigore del presente trattato, di chiedere al proprietario  una  nuova
concessione, le cui condizioni, in difetto di accordo fra  le  parti,
saranno stabilite dal tribunale competente del paese  sotto  l'impero
della cui legislazione i diritti sono stati acquistati, salvo il caso
di concessioni,  ottenute  in  virtu'  di  diritti  acquistati  sotto
l'impero della legislazione austriaca; in  tal  caso,  le  condizioni
saranno stabilite dal tribunale arbitrale misto, di cui alla  sezione
VI  di  questa  parte.  Il  tribunale  puo'  stabilire,   occorrendo,
l'ammontare che stimera' giusto sia  pagato  per  l'uso  dei  diritti
durante la guerra. 
 
  Le  concessioni  relative  a  diritti  di  proprieta'  industriale,
letteraria o artistica, accordate in conformita'  della  legislazione
speciale di guerra di una Potenza alleata o associata,  non  saranno,
informate dal fatto che abbia continuato a sussistere una concessione
anteriore alla guerra, ma rimarranno valide e continueranno ad  avere
piena efficacia: quando una tale concessione sia stata  accordata  al
beneficiario   originario   di   una   concessione   anteriore   alla
dichiarazione di guerra, sara' considerata come sostituta ad essa. 
 
  Qualora siano state pagate, durante  la  guerra,  relativamente  ai
diritti delle persone di cui alla lettera b) dell'articolo 249, somme
di denaro in forza di una convenzione o  concessione  anteriore  alla
guerra, per l'esercizio di diritti di proprieta' industriale,  o  per
la riproduzione o rappresentazione di opere letterarie, drammatiche o
artistiche, tali somme saranno  trattate  come  gli  altri  debiti  o
crediti delle persone predette, in conformita' del presente trattato. 
 
  Questo articolo non sara' applicabile nei rapporti  tra  gli  Stati
Uniti d'America e l'Austria.