(Regolamento-art. 441)
 
                              Art. 441. 
 
 
  Al 30 giugno le tesorerie allibrano nei registri e comprendono  nei
loro conti, definitivamente, gli ordinativi  diretti  collettivi  non
interamente  estinti  per  le  somme  realmente  pagate,  e  per   le
corrispondenti  ritenute  delle  quali   si   addebitano   nei   modi
prescritti. Essi compilano ed uniscono ad ogni  ordinativo  una  nota
nella quale indicano il  montare  dell'ordinativo  stesso,  la  somma
pagata, le quote rimaste da pagare e le cause conosciute  o  presunte
del non eseguito pagamento delle quote medesime. 
 
  Le note sono firmate dal tesoriere centrale o dal capo di  ciascuna
sezione di tesoreria, verificate col riscontro materiale degli ordini
corrispondenti e vidimate dal  controllore  capo,  per  la  tesoreria
centrale, e dal capo della delegazione, per la sezione di tesoreria.