Art. 442. La Corte dei conti, ricevute le contabilita' dei pagamenti e fatte le proprie registrazioni, trasmette gli ordinativi diretti collettivi non interamente estinti alle ragionerie centrali le quali provvedono, nei modi stabiliti dal presente regolamento, alla riduzione degli ordinativi medesimi e li rinviano alla Corte dei conti per gli effetti definitivi a favore dei tesorieri. Per le quote degli ordinativi suddetti insoddisfatte e tuttavia dovute, le ragionerie centrali promuovono la emissione di nuovi ordinativi con imputazione al conto dei residui, purche' il credito non sia prescritto o perento agli effetti amministrativi.