(Regolamento-art. 442)
 
                              Art. 442. 
 
 
  La Corte dei conti, ricevute le contabilita' dei pagamenti e  fatte
le proprie registrazioni, trasmette gli ordinativi diretti collettivi
non interamente estinti alle ragionerie centrali le quali provvedono,
nei modi stabiliti dal presente  regolamento,  alla  riduzione  degli
ordinativi medesimi e li  rinviano  alla  Corte  dei  conti  per  gli
effetti definitivi a favore dei tesorieri. 
 
  Per le quote degli ordinativi  suddetti  insoddisfatte  e  tuttavia
dovute, le ragionerie  centrali  promuovono  la  emissione  di  nuovi
ordinativi con imputazione al conto dei residui, purche'  il  credito
non sia prescritto o perento agli effetti amministrativi.