(Regolamento-art. 443)
 
                              Art. 443. 
 
 
  Gli ordinativi diretti individuali inestinti  e  quelli  collettivi
interamente  insoluti  alla  chiusura  dell'esercizio,  emessi  sulla
competenza dell'esercizio finanziario scaduto col 30 giugno,  possono
essere pagati anche nel corso dell'esercizio successivo,  purche'  ne
sia variata l'imputazione dalla competenza al conto  dei  residui,  a
mente dell'articolo 276  del  presente  regolamento.  Egualmente  gli
ordinativi emessi nell'esercizio  in  conto  residui  e  non  estinti
restano  validi   anche   nell'esercizio   successivo,   variandosene
l'imputazione, ad eccezione di quelli emessi giusta il secondo  comma
dell'articolo precedente. 
 
  A tal fine, le delegazioni del tesoro per le sezioni di  tesoreria,
e la direzione generale del tesoro per  la  tesoreria  centrale,  col
concorso del controllore centrale, la sera del 30 giugno di ogni anno
accertano la esistenza dei  suddetti  ordinativi;  e  le  delegazioni
stesse con la guida dei propri registri accertano pure  la  esistenza
degli ordinativi presso gli agenti pagatori fuori  del  capoluogo  di
provincia. 
 
  Le delegazioni del tesoro e la direzione generale del  tesoro,  non
piu' tardi del 5 luglio,  compilano  e  trasmettono  alle  competenti
amministrazioni centrali una nota di tutti i  surriferiti  ordinativi
riguardanti il rispettivo bilancio,  indicando  in  essa  il  numero,
l'esercizio, il capitolo di ciascun ordinativo, il cognome e nome del
titolare se l'ordinativo e' individuale, il cognome e nome del  primo
intestato con le parole ed altri, se e' collettivo, e la somma totale
lorda. 
 
  Ove sia noto che di  taluno  degli  ordinativi  individuali,  o  di
qualche quota dei collettivi  non  debba  altrimenti  effettuarsi  il
pagamento,  gli  ordini  stessi  non  vengono  compresi  nella   nota
suddetta,  ma  sono  restituiti  alle  ragionerie  centrali  che   ne
promuovono l'annullamento o la rinnovazione per la parte dovuta.