(Regolamento-art. 444)
 
                              Art. 444. 
 
 
  Le ragionerie centrali, ricevute le note prescritte nel  precedente
articolo, immediatamente procedono al diffalco degli ordinativi dalle
scritture dell'esercizio scaduto, vi indicano la nuova imputazione di
cui all'articolo precedente, li allibrano nelle relative scritture, e
riportano  la  indicazione  di  tale  nuova  imputazione  sulle  note
anzidette che inviano alla Corte dei conti. 
 
  La Corte, riconosciuta l'esattezza della nuova imputazione, elimina
pure dalle proprie scritture gli ordinativi indicati nelle  note,  li
trasporta nei registri del successivo esercizio,  e  rinvia  le  note
medesime alle ragionerie centrali che  le  restituiscono  tosto  alle
rispettive delegazioni del tesoro o al controllore centrale. 
 
  Le delegazioni o il controllore capo, indicano la nuova imputazione
sopra ciascuno degli ordinativi esistenti presso la tesoreria e sugli
altri che man mano vengono presentati  dagli  agenti  pagatori  colle
fatture  dei  versamenti,  cancellando  con  linea   orizzontale   in
inchiostro rosso quella dell'esercizio precedente che vi esisteva. 
 
  I delegati del  tesoro  e  il  controllore  centrale,  in  coerenza
dell'effettuato  trasporto  degli   ordinativi   regolano   le   loro
scritture. 
 
  Le note sopramenzionate debbono essere  vidimate  dalle  ragionerie
centrali e dalla Corte dei conti.