(Regolamento-art. 445)
 
                              Art. 445. 
 
 
  Dal 1° di luglio e fino a che non siano ritornate alle  delegazioni
del tesoro ed al controllore capo presso  la  tesoreria  centrale  le
note accennate all'articolo precedente, gli ordinativi possono essere
pagati dai tesorieri e scritturati fra i collettivi non  intieramente
estinti, per poi allibrare definitivamente in uscita quelli del tutto
pagati, stabilita che sia la nuova loro imputazione.