Art. 446. Gli ordinativi che al 30 giugno dell'esercizio successivo a quello cui erano originariamente imputati rimanessero da pagare, tanto presso i tesorieri quanto presso qualsivoglia agente pagatore, non debbono essere piu' pagati, e vengono restituiti entro il giorno 5 del seguente luglio alle delegazioni del tesoro e quelli della tesoreria centrale alla direzione generale del tesoro. Le delegazioni del tesoro e la direzione generale suddetta, fatte le occorrenti annotazioni nei loro registri, trasmettono i detti ordinativi descritti in elenco alla ragioneria centrale, che ne procura l'annullamento nei modi stabiliti dal presente regolamento; salvo il diritto ai creditori di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto secondo le disposizioni del Codice civile, o di leggi speciali e salvo il disposto dell'art. 36 della legge. Sono egualmente restituiti gli ordinativi emessi nell'esercizio per quote di ordinativi collettivi rilasciati a norma dell'art. 442 e rimasti insoluti al termine dell'esercizio stesso.