(Regolamento-art. 446)
 
                              Art. 446. 
 
 
  Gli ordinativi che al 30 giugno dell'esercizio successivo a  quello
cui erano  originariamente  imputati  rimanessero  da  pagare,  tanto
presso i tesorieri quanto presso qualsivoglia  agente  pagatore,  non
debbono essere piu' pagati, e vengono restituiti entro  il  giorno  5
del seguente luglio  alle  delegazioni  del  tesoro  e  quelli  della
tesoreria centrale alla direzione generale del tesoro. 
 
  Le delegazioni del tesoro e la direzione generale  suddetta,  fatte
le occorrenti annotazioni nei  loro  registri,  trasmettono  i  detti
ordinativi descritti in  elenco  alla  ragioneria  centrale,  che  ne
procura l'annullamento nei modi stabiliti dal  presente  regolamento;
salvo il diritto ai creditori di chiederne la rinnovazione, se ed  in
quanto tale diritto non sia prescritto secondo  le  disposizioni  del
Codice civile, o di leggi speciali e salvo il disposto  dell'art.  36
della legge. 
 
  Sono egualmente restituiti gli ordinativi emessi nell'esercizio per
quote di ordinativi collettivi rilasciati a  norma  dell'art.  442  e
rimasti insoluti al termine dell'esercizio stesso.