(Codice di procedura penale-art. 492)
 
                              Art. 492 
 
             (Enunciazioni del verbale di dibattimento) 
 
  Di ogni dibattimento il cancelliere compila il processo verbale,  a
pena di nullita'. 
 
  Nel processo verbale si iscrivono: 
 
  1° il luogo, l'anno, il mese, il giorno in cui e' tenuta l'udienza,
l'ora dell'apertura e quella della  chiusura  di  essa;  la  menzione
delle sospensioni d'una  stessa  udienza  e  dell'ora  stabilita  per
ciascuna ripresa; 
 
  2° i nomi e i cognomi dei giudici e del rappresentante del pubblico
ministero; 
 
  3°   le   generalita'   dell'imputato   o   quant'altro   valga   a
identificarlo; le generalita' delle altre parti private; i nomi  e  i
cognomi dei rappresentanti e dei difensori; 
 
  4° le generalita' dei testimoni, dei periti, degli interpreti,  dei
consulenti tecnici e la menzione della prestazione del giuramento dei
testimoni, periti e interpreti; 
 
  5° le istanze e le conclusioni del pubblico ministero e delle parti
private; 
 
  6° le altre menzioni, che siano  particolarmente  prescritte  dalla
legge, o che il presidente o il pretore, di ufficio o ad  istanza  di
una delle parti, ordini che vi siano inserite. 
 
  La mancanza  o  l'insufficienza  delle  predette  enunciazioni  non
produce nullita', se questa  non  e'  espressamente  stabilita  dalla
legge.