Art. 492 (Enunciazioni del verbale di dibattimento) Di ogni dibattimento il cancelliere compila il processo verbale, a pena di nullita'. Nel processo verbale si iscrivono: 1° il luogo, l'anno, il mese, il giorno in cui e' tenuta l'udienza, l'ora dell'apertura e quella della chiusura di essa; la menzione delle sospensioni d'una stessa udienza e dell'ora stabilita per ciascuna ripresa; 2° i nomi e i cognomi dei giudici e del rappresentante del pubblico ministero; 3° le generalita' dell'imputato o quant'altro valga a identificarlo; le generalita' delle altre parti private; i nomi e i cognomi dei rappresentanti e dei difensori; 4° le generalita' dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e la menzione della prestazione del giuramento dei testimoni, periti e interpreti; 5° le istanze e le conclusioni del pubblico ministero e delle parti private; 6° le altre menzioni, che siano particolarmente prescritte dalla legge, o che il presidente o il pretore, di ufficio o ad istanza di una delle parti, ordini che vi siano inserite. La mancanza o l'insufficienza delle predette enunciazioni non produce nullita', se questa non e' espressamente stabilita dalla legge.