(Codice di procedura penale-art. 494)
 
                              Art. 494 
 
                    (Sottoscrizione del verbale) 
 
  Il processo verbale, terminato il giudizio, e' sottoscritto in fine
di ogni foglio dal presidente o dal pretore e dal cancelliere, ed  e'
unito agli atti del procedimento. Questa  sottoscrizione  vale  anche
per le singole ordinanze inserite nel processo verbale. 
 
  Se il presidente e' impedito, sottoscrive per lui il  giudice  piu'
elevato in grado, o a parita' di grado il piu' anziano.  In  caso  di
impedimento  del  pretore,  e'  sufficiente  la  sottoscrizione   del
cancelliere. Degli impedimenti e delle loro cause deve farsi espressa
menzione prima delle sottoscrizioni.