Art. 494 (Sottoscrizione del verbale) Il processo verbale, terminato il giudizio, e' sottoscritto in fine di ogni foglio dal presidente o dal pretore e dal cancelliere, ed e' unito agli atti del procedimento. Questa sottoscrizione vale anche per le singole ordinanze inserite nel processo verbale. Se il presidente e' impedito, sottoscrive per lui il giudice piu' elevato in grado, o a parita' di grado il piu' anziano. In caso di impedimento del pretore, e' sufficiente la sottoscrizione del cancelliere. Degli impedimenti e delle loro cause deve farsi espressa menzione prima delle sottoscrizioni.