Art. 495 (Dichiarazioni o deposizioni da riassumersi nel verbale) Nel processo verbale il cancelliere deve riassumere le dichiarazioni dell'imputato, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile, le deposizioni dei testimoni, le conclusioni orali dei periti e dei consulenti tecnici, le relative conferme, variazioni o aggiunte e ogni altro elemento che puo' interessare. Il presidente o il pretore vigila affinche' sia riprodotta integralmente e nella sua originaria e genuina espressione quella parte delle dichiarazioni orali che egli ritiene essenziale ai fini della prova. In ogni caso il presidente o il pretore puo' dettare le predette dichiarazioni o deposizioni, o puo' invitare la persona che le ha rese a dettarle, facendo menzione di tale circostanza nel processo verbale.