(Codice di procedura penale-art. 495)
 
                              Art. 495 
 
      (Dichiarazioni o deposizioni da riassumersi nel verbale) 
 
  Nel  processo   verbale   il   cancelliere   deve   riassumere   le
dichiarazioni dell'imputato, della persona civilmente  obbligata  per
l'ammenda e del responsabile civile, le deposizioni dei testimoni, le
conclusioni orali dei periti e dei consulenti  tecnici,  le  relative
conferme, variazioni o  aggiunte  e  ogni  altro  elemento  che  puo'
interessare.  Il  presidente  o  il  pretore  vigila  affinche'   sia
riprodotta integralmente e nella sua originaria e genuina espressione
quella parte delle dichiarazioni orali che egli ritiene essenziale ai
fini della prova. 
 
  In ogni caso il presidente o il pretore puo'  dettare  le  predette
dichiarazioni o deposizioni, o puo' invitare la  persona  che  le  ha
rese a dettarle, facendo menzione di tale  circostanza  nel  processo
verbale.