(Codice di procedura penale-art. 496)
 
                              Art. 496 
 
                       (Uso della stenografia) 
 
  Il cancelliere ha in ogni caso facolta' di  compilare  il  processo
verbale stenograficamente. Nei dibattimenti  di  primo  grado,  e  in
quelli rinnovati in grado d'appello o per rinvio  dopo  annullamento,
il presidente o il pretore, se il pubblico ministero o  alcuna  delle
parti private non  ammesse  al  patrocinio  gratuito  ne  fa  domanda
motivata, ha facolta' di ordinare che le dichiarazioni o  deposizioni
indicate  nell'articolo  precedente  siano  in  tutto  o   in   parte
stenografate, sempre che sia disponibile  un  adatto  funzionario  di
cancelleria. 
 
  La domanda deve essere presentata  nel  termine  stabilito  per  la
produzione delle liste testimoniali  o  al  piu'  tardi  subito  dopo
compiute  le  formalita'  d'apertura  del  dibattimento  e,   se   e'
presentata  da  una  parte  privata,  deve  essere  accompagnata  dal
deposito  della  somma  occorrente  per  l'indennita'  stabilita  dal
regolamento. Nondimeno, se il cancelliere che assiste all'udienza  e'
capace di stenografare, la domanda puo' essere proposta anche durante
il dibattimento. Il presidente o il  pretore  provvede  senza  alcuna
formalita' e il suo provvedimento  non  e'  soggetto  a  reclamo.  La
domanda non puo' mai essere causa della sospensione o del rinvio  del
dibattimento. 
 
  I fogli stenografati sono sottoscritti dal presidente o dal pretore
e devono essere tradotti dal cancelliere in caratteri comuni entro il
giorno  successivo  a  quello  in  cui  furono   scritti.   I   fogli
stenografati e quelli scritti in caratteri  comuni  sono  uniti  agli
atti del procedimento e si considerano ad ogni effetto come  un  solo
originale;  ma,  se  differiscono  tra  loro,  fa  prova  l'originale
stenografico  Se  il  cancelliere  e'  assolutamente   impedito,   la
traduzione e' affidata ad un interprete, il quale presta giuramento.