Art. 496 (Uso della stenografia) Il cancelliere ha in ogni caso facolta' di compilare il processo verbale stenograficamente. Nei dibattimenti di primo grado, e in quelli rinnovati in grado d'appello o per rinvio dopo annullamento, il presidente o il pretore, se il pubblico ministero o alcuna delle parti private non ammesse al patrocinio gratuito ne fa domanda motivata, ha facolta' di ordinare che le dichiarazioni o deposizioni indicate nell'articolo precedente siano in tutto o in parte stenografate, sempre che sia disponibile un adatto funzionario di cancelleria. La domanda deve essere presentata nel termine stabilito per la produzione delle liste testimoniali o al piu' tardi subito dopo compiute le formalita' d'apertura del dibattimento e, se e' presentata da una parte privata, deve essere accompagnata dal deposito della somma occorrente per l'indennita' stabilita dal regolamento. Nondimeno, se il cancelliere che assiste all'udienza e' capace di stenografare, la domanda puo' essere proposta anche durante il dibattimento. Il presidente o il pretore provvede senza alcuna formalita' e il suo provvedimento non e' soggetto a reclamo. La domanda non puo' mai essere causa della sospensione o del rinvio del dibattimento. I fogli stenografati sono sottoscritti dal presidente o dal pretore e devono essere tradotti dal cancelliere in caratteri comuni entro il giorno successivo a quello in cui furono scritti. I fogli stenografati e quelli scritti in caratteri comuni sono uniti agli atti del procedimento e si considerano ad ogni effetto come un solo originale; ma, se differiscono tra loro, fa prova l'originale stenografico Se il cancelliere e' assolutamente impedito, la traduzione e' affidata ad un interprete, il quale presta giuramento.