Art. 250. (Articoli 5, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Articoli 33, 37, comma ultimo, e art. 55, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863). Al R. Istituto superiore navale di Napoli si applicano le disposizioni del Titolo I, sezione I, capo II, del presente T. U., relative alla nomina del direttore e alla supplenza nella direzione. Si applicano altresi' le disposizioni degli articoli 19 e 58, concernenti l'anno accademico e l'anno finanziario. Si applicano infine le disposizioni relative agli studenti, di cui agli articoli 142, 147, 150, 151, 156, 170 e 171, nonche' quelle del Titolo I, sezione III, capo III, concernenti la Cassa scolastica e l'Opera universitaria. Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati e invalidi di guerra, ovvero orfani, mutilati e invalidi per la causa nazionale, ai sensi della legge 24 marzo 1930, n. 454, sono dispensati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, con le modalita' di cui all'art. 154.