(Testo unico-art. 250)
                              Art. 250. 
 
(Articoli 5, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, decreto-legge 3  luglio
1930, n. 1176 - Articoli 33, 37,  comma  ultimo,  e  art.  55,  comma
ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 -  R.  decreto-legge
                      22 giugno 1933, n. 863). 
 
  Al  R.  Istituto  superiore  navale  di  Napoli  si  applicano   le
disposizioni del Titolo I, sezione I, capo II, del  presente  T.  U.,
relative alla nomina del direttore e alla supplenza nella direzione. 
  Si applicano altresi' le  disposizioni  degli  articoli  19  e  58,
concernenti l'anno accademico e l'anno finanziario. 
  Si applicano infine le disposizioni relative agli studenti, di  cui
agli articoli 142, 147, 150, 151, 156, 170 e 171, nonche' quelle  del
Titolo I, sezione III, capo III, concernenti la  Cassa  scolastica  e
l'Opera universitaria. 
  Gli studenti orfani  di  guerra,  ovvero  mutilati  e  invalidi  di
guerra, ovvero orfani, mutilati e invalidi per la causa nazionale, ai
sensi della  legge  24  marzo  1930,  n.  454,  sono  dispensati  dal
pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, con le  modalita'  di
cui all'art. 154.