Art. 252. (Art. 5, decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 - Art. 21, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Articoli 43 e 44, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812). Il R. Istituto superiore navale di Napoli conferisce la laurea in discipline nautiche e la laurea in scienze economico-marittime; puo' inoltre conferire altre lauree o diplomi che saranno stabiliti dallo statuto. Le lauree conferite dal R. Istituto superiore navale di Napoli hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. I laureati dal detto Istituto, che intendano esercitare la professione d'insegnante nelle discipline nautiche, dovranno sostenere gli esami nei concorsi alle cattedre relative, ai sensi dell'art. 179, comma secondo, del presente T. U. I laureati in scienze economico-marittime sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione in materia d'economia e commercio, di cui alla tabella L. Per essere ammessi agli esami di cui al comma precedente, i candidati dovranno aver superato, nel corso degli studi pel conseguimento del titolo accademico, gli esami di profitto nelle discipline che sono determinate per regolamento.