(Codice della navigazione-art. 439)
                              Art. 439. 
                        (Norme applicabili). 
 
  Si applicano  le  regole  generali  sul  trasporto  di  cose,  ogni
qualvolta viene assunto l'obbligo di riconsegnare a  destinazione  un
carico totale o parziale su nave determinata.