(Codice della navigazione-art. 441)
                              Art. 441. 
                (Luogo di ancoraggio o di ormeggio). 
 
  Se il contratto non determina il punto di ancoraggio o di ormeggio,
il caricatore puo' chiedere che la nave sia condotta nel luogo da lui
designato, salve le disposizioni del comandante del porto, purche' si
possa accedervi, sostarvi e uscirne senza pericolo. 
 
  Se il caricatore non designa in tempo utile tale luogo, la nave  e'
condotta a quello abituale. Nel caso in cui cio' non  sia  possibile,
il comandante sceglie un altro luogo,  tenendo  conto  dell'interesse
del caricatore.