Art. 441.
(Luogo di ancoraggio o di ormeggio).
Se il contratto non determina il punto di ancoraggio o di ormeggio,
il caricatore puo' chiedere che la nave sia condotta nel luogo da lui
designato, salve le disposizioni del comandante del porto, purche' si
possa accedervi, sostarvi e uscirne senza pericolo.
Se il caricatore non designa in tempo utile tale luogo, la nave e'
condotta a quello abituale. Nel caso in cui cio' non sia possibile,
il comandante sceglie un altro luogo, tenendo conto dell'interesse
del caricatore.