(Codice della navigazione-art. 444)
                              Art. 444. 
                (Decorrenza e durata delle stallie). 
 
  I giorni di stallia per la caricazione e per la scaricazione, salvo
diverso patto, regolamento portuale  od  uso  locale,  decorrono  dal
momento in cui, essendo la nave pronta per l'imbarco o per lo sbarco,
ne sia giunto avviso a chi deve consegnare o ricevere le merci. 
 
  Il termine di stallia, in mancanza di patto,  regolamento  od  uso,
deve essere fissato dal comandante del porto, tenendo conto dei mezzi
disponibili  nel  luogo  di  caricazione  o  di  scaricazione,  della
struttura della nave, nonche' della natura del carico; e deve  essere
comunicato tempestivamente a chi deve consegnare o ricevere le merci.