Art. 444.
(Decorrenza e durata delle stallie).
I giorni di stallia per la caricazione e per la scaricazione, salvo
diverso patto, regolamento portuale od uso locale, decorrono dal
momento in cui, essendo la nave pronta per l'imbarco o per lo sbarco,
ne sia giunto avviso a chi deve consegnare o ricevere le merci.
Il termine di stallia, in mancanza di patto, regolamento od uso,
deve essere fissato dal comandante del porto, tenendo conto dei mezzi
disponibili nel luogo di caricazione o di scaricazione, della
struttura della nave, nonche' della natura del carico; e deve essere
comunicato tempestivamente a chi deve consegnare o ricevere le merci.