Art. 447.
(Soppressione delle controstallie di caricazione).
Spirato il termine di stallia di caricazione senza che, per causa
imputabile al caricatore, sia stata imbarcata una quantita' di merce
sufficiente per garantire quanto e' da lui dovuto al vettore, il
comandante non e' tenuto ad attendere il decorso del termine di
controstallia se non gli venga fornita idonea cauzione.