(Codice della navigazione-art. 447)
                              Art. 447. 
         (Soppressione delle controstallie di caricazione). 
 
  Spirato il termine di stallia di caricazione senza che,  per  causa
imputabile al caricatore, sia stata imbarcata una quantita' di  merce
sufficiente per garantire quanto e' da  lui  dovuto  al  vettore,  il
comandante non e' tenuto ad  attendere  il  decorso  del  termine  di
controstallia se non gli venga fornita idonea cauzione.