(Codice della navigazione-art. 449)
                              Art. 449. 
                   (Controstallie straordinarie). 
 
  Spirato  il  termine  di  controstallia  per  la  caricazione,   il
comandante, previo avviso dato  almeno  ventiquattro  ore  prima,  ha
facolta'  di  partire  senza  attendere  la  caricazione  o  il   suo
completamento, restando sempre  dovuti  il  nolo  e  il  compenso  di
controstallia. Se il comandante non si avvale di questa facolta',  e'
dovuto per l'ulteriore sosta, fissata d'accordo  col  caricatore,  un
compenso di controstallia maggiorato  della  meta',  ove  non  esista
diverso patto, regolamento, o uso. 
 
  Spirato il termine di controstallia per la scaricazione  senza  che
questa sia stata compiuta, e' dovuto  un  compenso  di  controstallia
straordinaria per la durata e nella misura sopra indicate,  salva  la
facolta' del comandante di scaricare le merci a  norma  dell'articolo
450.