Art. 449.
(Controstallie straordinarie).
Spirato il termine di controstallia per la caricazione, il
comandante, previo avviso dato almeno ventiquattro ore prima, ha
facolta' di partire senza attendere la caricazione o il suo
completamento, restando sempre dovuti il nolo e il compenso di
controstallia. Se il comandante non si avvale di questa facolta', e'
dovuto per l'ulteriore sosta, fissata d'accordo col caricatore, un
compenso di controstallia maggiorato della meta', ove non esista
diverso patto, regolamento, o uso.
Spirato il termine di controstallia per la scaricazione senza che
questa sia stata compiuta, e' dovuto un compenso di controstallia
straordinaria per la durata e nella misura sopra indicate, salva la
facolta' del comandante di scaricare le merci a norma dell'articolo
450.