(Codice della navigazione-art. 450)
                              Art. 450. 
                       (Deposito del carico). 
 
  Se il destinatario e' irreperibile o rifiuta di ricevere il carico,
ovvero se si presentano piu'  destinatari  o  v'e'  opposizione  alla
riconsegna, il vettore deve  chiedere  immediatamente  istruzioni  al
caricatore. Questi puo' disporre del carico a  termini  dell'articolo
1685 del codice civile, salva la facolta' del vettore  di  provvedere
al  deposito  o  alla  vendita  delle   merci   nei   casi   previsti
dall'articolo dello stesso codice. 
 
  Se il destinatario, dopo aver acquistato  i  diritti  nascenti  dal
contratto, ritarda a ritirare  il  carico  o  se  sorge  controversia
intorno all'esecuzione della consegna, il vettore puo'  procedere  al
deposito delle merci presso un terzo a norma dell'articolo  1514  del
codice  civile  o,   trattandosi   di   merci   soggette   a   rapido
deterioramento, alla vendita  per  conto  del  destinatario  a  norma
dell'articolo   1515   dello   stesso    codice,    dandone    avviso
all'interessato.