Art. 450.
(Deposito del carico).
Se il destinatario e' irreperibile o rifiuta di ricevere il carico,
ovvero se si presentano piu' destinatari o v'e' opposizione alla
riconsegna, il vettore deve chiedere immediatamente istruzioni al
caricatore. Questi puo' disporre del carico a termini dell'articolo
1685 del codice civile, salva la facolta' del vettore di provvedere
al deposito o alla vendita delle merci nei casi previsti
dall'articolo dello stesso codice.
Se il destinatario, dopo aver acquistato i diritti nascenti dal
contratto, ritarda a ritirare il carico o se sorge controversia
intorno all'esecuzione della consegna, il vettore puo' procedere al
deposito delle merci presso un terzo a norma dell'articolo 1514 del
codice civile o, trattandosi di merci soggette a rapido
deterioramento, alla vendita per conto del destinatario a norma
dell'articolo 1515 dello stesso codice, dandone avviso
all'interessato.