Art. 426. (Poteri del comandante di porto) Nella formazione dell'equipaggio della nave, spetta esclusivamente al comandante del porto: 1) accertare che l'equipaggio comprenda il numero di marittimi di stato maggiore e di bassa forza, ritenuto indispensabile alla sicurezza della navigazione; 2) vigilare che sia garantita l'osservanza delle leggi sul lavoro applicabili ai marittimi e delle norme sulle condizioni per l'igiene e abitabilita' dei locali destinati all'equipaggio; 3) vigilare sull'osservanza delle tabelle di armamento stabilite, secondo i casi, dal ministero della marina mercantile o nei contratti collettivi d'arruolamento. Ove non siano stabilite tabelle d'armamento, il comandante del porto, sentite le associazioni sindacali interessate, deve controllare cime la tabella proposta dall'armatore risponda, nella composizione numerica e qualitativa, alle esigenze dei servizi tecnici e complementari di bordo, in rapporto alle caratteristiche, alla destinazione e all'impiego della nave. Il comandante dei porto ha facolta' di negare le spedizioni alla nave il cui equipaggio non sia composto in conformita' alle norme di cui ai precedenti commi.