(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 426)
                              Art. 426. 
                  (Poteri del comandante di porto) 

 
  Nella formazione dell'equipaggio della nave, spetta  esclusivamente
al comandante del porto: 
    1) accertare che l'equipaggio comprenda il numero di marittimi di
stato  maggiore  e  di  bassa  forza,  ritenuto  indispensabile  alla
sicurezza della navigazione; 
    2) vigilare che sia garantita l'osservanza delle leggi sul lavoro
applicabili ai marittimi e delle norme sulle condizioni per  l'igiene
e abitabilita' dei locali destinati all'equipaggio; 
    3) vigilare sull'osservanza delle tabelle di armamento stabilite,
secondo i casi, dal ministero della marina mercantile o nei contratti
collettivi d'arruolamento. 
  Ove non siano stabilite  tabelle  d'armamento,  il  comandante  del
porto,  sentite   le   associazioni   sindacali   interessate,   deve
controllare cime la tabella proposta  dall'armatore  risponda,  nella
composizione  numerica  e  qualitativa,  alle  esigenze  dei  servizi
tecnici e complementari di bordo, in rapporto  alle  caratteristiche,
alla destinazione e all'impiego della nave. 
  Il comandante dei porto ha facolta' di negare  le  spedizioni  alla
nave il cui equipaggio non sia composto in conformita' alle norme  di
cui ai precedenti commi.