(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 427)
                              Art. 427. 
                    (Formazione dell'equipaggio) 

 
  Per la formazione o il completamento dell'equipaggio  di  una  nave
nei porti dello Stato l'autorita' che provvede all'arruolamento  deve
accertare che i marittimi chiamati a far parte dell'equipaggio  siano
in possesso del libretto di navigazione in corso di validita'  e  dei
titoli professionali  marittimi  o  delle  qualifiche  relative  alle
mansioni che ciascuno deve esplicare a bordo, prescritti dal  codice,
dal presente regolamento, dalle norme sul collocamento della gente di
mare e da altre leggi e regolamenti speciali.