(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 428)
                              Art. 428. 
                (Annotazione dei movimenti di sbarco) 

 
  Qualora sul libretto di navigazione non sia  regolarmente  annotato
l'ultimo  sbarco,  l'autorita'  marittima  mercantile,  possibilmente
prima, di procedere all'arruolamento del marittimo,  deve  accertarne
la posizione matricolare e curare la regolarizzazione del libretto.