(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 429)
                              Art. 429. 
                     (Arruolamento di stranieri) 
 
 
  Nei casi previsti dagli articoli 318,  secondo  comma,  e  319  del
codice, gli stranieri assunti a far parte dello  equipaggio  di  navi
nazionali devono essere provvisti di documenti che li abilitino  alla
navigazione  e  all'espletamento  delle   mansioni   che   dovrebbero
assumere, secondo le leggi de lo Stato al quale appartengono. 
  L'autorita' marittima mercantile o  quella  consolare  che  procede
all'imbarco puo' esigere che la validita' dei documenti suddetti  sia
attestata dalla competente autorita' dello  Stato  cui  il  marittimo
appartiene.