Art. 430. (Custodia di libretti di navigazione) I libretti di navigazione dei marittimi arruolati sono consegnati dall'autorita' marittima mercantile al comandante della nave e da questi custoditi. All'atto dello sbarco sono riconsegnati all'autorita' marittima mercantile che li restituisce agli interessati, dopo avervi effettuate le prescritte annotazioni.