(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 432)
                              Art. 432. 
                   (Imbarco di allievo ufficiale) 

 
  Quando nella composizione dell'equipaggio e' previsto l'imbarco  di
un allievo ufficiale di coperta o di macchina, il marittimo arruolato
in  tale  qualita',  deve  essere  in  possesso  di  uno  dei  titoli
professionali di cui a gli articoli 251 e 268.