(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 433)
                              Art. 433. 
              (Medici, marconisti, commissari di bordo) 

 
  Per imbarcare in qualita' di medico, di commissario di bordo  o  di
marconista, e' richiesta un'autorizzazione  dell'autorita'  marittima
mercantile. 
  L'autorizzazione a imbarcare in qualita' di medico di  bordo  e  di
marconista  di  bordo  e'  subordinata  al  possesso  dei   requisiti
prescritti dalle leggi e dai regolamenti speciali; quella a imbarcare
in qualita' di commissario di bordo e' subordinata al possesso di  un
titolo di studio non inferiore a quello dell'ordine medio superiore.