Art. 434. (Sottufficiali) Oltre i marittimi indicati nel numero 6 dell'articolo 321 del codice, sono sottufficiali: il carpentiere, l'ottonaio, il capitano d'armi, il maestro di casa, il capo fuochista, l'operaio meccanico, l'operaio motorista, l'operaio frigoriferista, l'elettricista. Il ministro per la marina mercantile puo', sentite le associazioni sindacali interessate, attribuire la qualifica di sottufficiale ad altri marittimi.