(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 435)
                              Art. 435. 
                 (Poteri delle autorita' consolari) 

 
  Le  autorita'  consolari  nell'esplicazione  dei  poteri   a   esse
conferiti  dall'articolo  127  del  codice   applicano,   in   quanto
possibile, le norme stabilite per l'armamento delle navi.