(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 436)
                              Art. 436. 
              (Registro tenuto dagli uffici consolari) 

 
  In ogni ufficio consolare  e'  tenuto  un  registro  dei  movimenti
d'imbarco e di sbarco della gente di mare delle navi nazionali. 
  In esso sono annotati: 
    1) il nome, la nazionalita', il numero di matricola  e  l'ufficio
d'iscrizione delle persone imbarcate, sbarcate o disertate,  la  loro
provenienza,  la  mansione  esercitata  a  bordo  e  la   navigazione
rispettivamente effettuata; 
    2) il nome della nave e quello  del  comandante,  il  numero  del
ruolo d'equipaggio, la  destinazione  e  la  provenienza  della  nave
medesima. 
  Alla fine di ogni trimestre,  l'autorita'  consolare  trasmette  al
ministero della marina mercantile un estratto conforme  del  suddetto
registro unitamente ai libretti  di  navigazione,  depositati  presso
l'ufficio consolare.