Art. 416. Il pagamento delle spese fisse autorizzato per mezzo di ruoli, giusta gli articoli 389 a 398, si effettua in seguito ad ordini delle Intendenze di finanza dati nei modi seguenti: 1° sopra note nominative per gli stipendi od altri assegni personali agli impiegati dello Stato in servizio attivo o provvisorio, o per assegni alle vrie cariche, come quelli per ispese d'ufficio, di rappresentanza, di giro e simili; 2° sopra dichiarazione di nulla osta per i fitti; 3° sopra certificati di vita, per le pensioni o simiglianti corresponsioni vitalizie, e per gli assegni agl'impegati in disponibilita' od in aspettativa che non prestano servizio; 4° sopra appositi ordini a stampe ed a matrice, individuali o collettivi, per tutte le altre spese fisse.