Art. 417. Gli ordini di pagamento delle Intendenze di finanza devono essere firmati dal capo della rispettiva Ragioneria, o da chi fosse da lui delegato con atto visto ed approvato dall'intendente di finanza e comunicato alla Corte dei conti per mezzo della Direzione generale del tesoro. Debbono inoltre essere muniti del suggello d'uffizio.