(Regolamento-art. 417)
 
                              Art. 417. 
 
  Gli ordini di pagamento delle Intendenze di finanza  devono  essere
firmati dal capo della rispettiva Ragioneria, o da chi fosse  da  lui
delegato con atto visto ed approvato  dall'intendente  di  finanza  e
comunicato alla Corte dei conti per mezzo  della  Direzione  generale
del tesoro. 
 
  Debbono inoltre essere muniti del suggello d'uffizio.