Art. 418. Le note nominative sono compilate rispettivamente dai capi delle magistrature e da quelli degli altri uffizi competenti, separatamente per localita' ove deve farsene il pagamento, o debbono essere trasmesse alle Intendenze di finanza in tempo prossimo alla scadenza delle rate da pagarsi. Le dichiarazioni di nulla osta per i fitti dei locali sono compilate dai capi dell'amministrazioni, o degli uffizi che risiedono nei locali stessi. Nella compilazione delle une e delle altre si osserveranno in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 332 a 335 e 341. Le stampe relative sono somministrate col mezzo delle Intendenze di finanza, a spese dello Stato.