(Regolamento-art. 418)
 
                              Art. 418. 
 
  Le note nominative sono compilate rispettivamente  dai  capi  delle
magistrature e da quelli degli altri uffizi competenti, separatamente
per localita'  ove  deve  farsene  il  pagamento,  o  debbono  essere
trasmesse alle Intendenze di finanza in tempo prossimo alla  scadenza
delle rate da pagarsi. 
 
  Le dichiarazioni  di  nulla  osta  per  i  fitti  dei  locali  sono
compilate dai capi dell'amministrazioni, o degli uffizi che risiedono
nei locali stessi. 
 
  Nella compilazione delle une  e  delle  altre  si  osserveranno  in
quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 332 a 335  e
341. 
 
  Le stampe relative sono somministrate col mezzo delle Intendenze di
finanza, a spese dello Stato.