Art. 419. Le Intendenze di finanza, ricevute tali note e dichiarazioni, ne accertano la regolarita' e la concordanza coi relativi conti correnti, e quando non abbiano osservazioni da fare emettono il corrispondente ordine di pagamento. Trascrivono indi ciascun ordine in apposito registro distinto per bilancio e per capitolo, apponendo sull'ordine il numero sotto il quale e' trascritto nel registro anzidetto. Notano poi tale numero e la mensualita' o la rata di cui si ordina il pagamento alla parte del debito dei relativi conti correnti, ed appostovi il suggello d'uffizio, trasmettono gli ordini al tesoriere, o agli agenti che devono estinguerli, con un elenco in doppio esemplare di cui uno e' restituito con ricevuta. Riavuti, dopo che sono stati estinti, gli ordini coi conti dei tesorieri le Intendenze prendono nota dell'effettuato pagamento, tanto sui rispettivi conti correnti, quanto sul registro per bilancio e per capitolo dianzi accennati.