(Regolamento-art. 419)
 
                              Art. 419. 
 
  Le Intendenze di finanza, ricevute tali note  e  dichiarazioni,  ne
accertano  la  regolarita'  e  la  concordanza  coi  relativi   conti
correnti, e quando non  abbiano  osservazioni  da  fare  emettono  il
corrispondente ordine di pagamento. 
 
  Trascrivono indi ciascun ordine in apposito registro  distinto  per
bilancio e per capitolo, apponendo sull'ordine  il  numero  sotto  il
quale e' trascritto nel registro anzidetto. 
 
  Notano poi tale numero e la mensualita' o la rata di cui si  ordina
il pagamento alla parte del debito dei relativi  conti  correnti,  ed
appostovi il suggello d'uffizio, trasmettono gli ordini al tesoriere,
o agli agenti  che  devono  estinguerli,  con  un  elenco  in  doppio
esemplare di cui uno e' restituito con ricevuta. 
 
  Riavuti, dopo che sono stati estinti,  gli  ordini  coi  conti  dei
tesorieri le  Intendenze  prendono  nota  dell'effettuato  pagamento,
tanto sui rispettivi conti correnti, quanto sul registro per bilancio
e per capitolo dianzi accennati.