Art. 420. Se le Intendenze di finanza rilevino essere incorso errore materiale nelle note o nelle dichiarazioni, ne fanno la correzione. Quando le note contenessero partite per le quali non esistessero i relativi conti correnti, le Intendenze ne fanno la detrazione e limitano l'ordine di pagamento all'importo delle restanti partite; ed ove le dichiarazioni di nulla osta offrissero discordanza coi relativi conti correnti, od irregolarita' sostanziali, le rinviano a coloro che le rilasciarono per le opportune correzioni. Delle detrazioni e correzioni fatte, le Intendenze informano immediatamente i capi di uffizio che compilarono le note o le dichiarazioni.