(Regolamento-art. 420)
 
                              Art. 420. 
 
  Se  le  Intendenze  di  finanza  rilevino  essere  incorso   errore
materiale nelle note o nelle dichiarazioni, ne fanno la correzione. 
 
  Quando le note contenessero partite per le quali non esistessero  i
relativi conti correnti, le  Intendenze  ne  fanno  la  detrazione  e
limitano l'ordine di pagamento all'importo delle restanti partite; ed
ove  le  dichiarazioni  di  nulla  osta  offrissero  discordanza  coi
relativi conti correnti, od irregolarita' sostanziali, le rinviano  a
coloro che le rilasciarono per le opportune correzioni. 
 
  Delle  detrazioni  e  correzioni  fatte,  le  Intendenze  informano
immediatamente i capi  di  uffizio  che  compilarono  le  note  o  le
dichiarazioni.