Art. 421. Ogniqualvolta dopo la spedizione delle note accada, per caso imprevisto, di dover sospendere il pagamento di alcuna spesa in esse compresa, i capi di ufficio ne rendono subito informata la Intendenza rispettiva per le necessarie disposizioni. Ove l'informazione della sospensione pervenga dopo effettuato il pagamento, le Intendenze di finanza curano, quando ne abbiano il mezzo o promuovono dagli Uffizi competenti, il ricupero delle somme indebitamente pagate.