(Regolamento-art. 421)
 
                              Art. 421. 
 
  Ogniqualvolta dopo  la  spedizione  delle  note  accada,  per  caso
imprevisto, di dover sospendere il pagamento di alcuna spesa in  esse
compresa, i capi di ufficio ne rendono subito informata la Intendenza
rispettiva per le necessarie disposizioni. 
 
  Ove l'informazione della sospensione pervenga  dopo  effettuato  il
pagamento, le Intendenze di finanza  curano,  quando  ne  abbiano  il
mezzo o promuovono dagli Uffizi competenti, il ricupero  delle  somme
indebitamente pagate.