Art. 422. Le note nominative cogli ordini di pagamento delle Intendenze di finanza, e gli ordini collettivi dati dalle medesime sulle apposite stampe a matrice, quando non sieno del tutto pagati dagli agenti pagatori residenti fuori del capoluogo di provincia, saranno compresi nei versamenti che essi agenti hanno l'obbligo di fare nelle tesorerie per la somma realmente pagata; e saranno trasmessi, giusta l'art. 262, alla Intendenza di finanza, la quale detrae le partite non pagate prendendone nota nei relativi conti correnti, e per esse rinvia agli stessi agenti altrettanti ordini individuali. Presso i tesorieri provinciali, le note ed ordini collettivi possono rimanere fino alla scadenza del mese successivo a quello in cui furono emessi. Scorso tale termine sono portati nei respettivi conti dei tesorieri per l'importo realmente pagato, e le Intendenze procedono nel modo dianzi indicato.