(Regolamento-art. 422)
 
                              Art. 422. 
 
  Le note nominative cogli ordini di pagamento  delle  Intendenze  di
finanza, e gli ordini collettivi dati dalle medesime  sulle  apposite
stampe a matrice, quando non sieno  del  tutto  pagati  dagli  agenti
pagatori residenti fuori del capoluogo di provincia, saranno compresi
nei  versamenti  che  essi  agenti  hanno  l'obbligo  di  fare  nelle
tesorerie per la somma realmente pagata; e saranno trasmessi,  giusta
l'art. 262, alla Intendenza di finanza, la quale  detrae  le  partite
non pagate prendendone nota nei relativi conti correnti, e  per  esse
rinvia agli stessi agenti altrettanti ordini individuali. 
 
  Presso i  tesorieri  provinciali,  le  note  ed  ordini  collettivi
possono rimanere fino alla scadenza del mese successivo a  quello  in
cui furono emessi. 
 
  Scorso tale termine sono portati nei respettivi conti dei tesorieri
per l'importo realmente pagato, e le Intendenze  procedono  nel  modo
dianzi indicato.